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Con l’ordinanza n. 203 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più tribunali sulla revoca automatica della patente prevista dal codice della strada in caso di omicidio o lesioni stradali, e sul reato di lesioni personali stradali del codice penale.
Di cosa si tratta
La legge n. 41 del 2016 ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, con un inasprimento delle sanzioni accessorie, tra cui la revoca della patente di guida. L’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada prevede in tali casi la revoca, mentre l’art. 590-quater del codice penale disciplina profili sanzionatori connessi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare di Brescia, il Tribunale di Verbania (con tre ordinanze), il Tribunale di Firenze e il Giudice per le indagini preliminari di Grosseto avevano sollevato questioni in riferimento all’art. 3 della Costituzione (sull’automatismo della revoca) e, quanto all’art. 590-quater cod. pen., anche all’art. 27 Cost.; era stato impugnato anche l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: quelle sull’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada (rispetto all’art. 3 Cost.); quelle sull’art. 590-quater cod. pen. (rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.); e quella sull’art. 222, comma 3-ter, cod. strada (rispetto all’art. 3 Cost.). Le norme impugnate sono quindi rimaste in vigore.
Il principio
La manifesta inammissibilità impedisce l’esame del merito quando le questioni presentano vizi di formulazione o di rilevanza; nel quadro dei reati stradali, le censure all’automatismo della revoca della patente non sono state esaminate per ragioni processuali.
Domande e risposte
La revoca automatica della patente per omicidio stradale è stata cancellata?
No. La Corte non ha deciso il merito: le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili e la disciplina è rimasta in vigore.
Quali giudici avevano sollevato le questioni?
I Tribunali di Brescia (GUP), Verbania, Firenze e Grosseto (GIP), con ordinanze poi riunite.
Quali norme erano in discussione?
L’art. 222 del codice della strada sulla revoca della patente e l’art. 590-quater del codice penale, introdotti o modificati dalla legge n. 41 del 2016.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale delle questioni.
- Art. 27 della Costituzione — principi sulla responsabilità penale e la funzione della pena, invocato sull’art. 590-quater cod. pen.
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