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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni su due previsioni del codice della strada che disciplinano la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova a seguito di omicidio o lesioni stradali. I dubbi dei giudici rimettenti non superano il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Il codice della strada, dopo l’introduzione dei reati di omicidio e lesioni stradali, prevede la revoca della patente di guida e un periodo durante il quale non è possibile conseguirne una nuova. Diversi tribunali hanno dubitato della legittimità di questa disciplina, ritenendola eccessivamente rigida.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Pisa, Verbania e Rimini, con più ordinanze riunite.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, sia quelle relative al comma 2, quarto periodo, sia quelle relative al comma 3-ter dell’art. 222 cod. strada. Le pronunce di inammissibilità non entrano nel merito della costituzionalità: le norme restano in vigore.
Il principio
Quando le ordinanze di rimessione presentano carenze tali da impedire l’esame del merito, la Corte definisce le questioni con una pronuncia di manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati: la disciplina impugnata resta applicabile.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza?
Con l’inammissibilità la Corte non esamina il merito, perché mancano i presupposti processuali; con l’infondatezza, invece, esamina la questione e la ritiene priva di fondamento. In entrambi i casi la norma resta in vigore.
Resta in vigore la revoca della patente per omicidio stradale?
Sì. La pronuncia di inammissibilità non incide sulla disciplina del codice della strada, che continua ad applicarsi.
I giudici possono riproporre le questioni?
In linea di principio sì: un’inammissibilità per vizi processuali non preclude che la questione sia nuovamente sollevata in modo corretto.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena, evocato come parametro.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro.
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