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La Corte dichiara estinto il processo in via principale perché il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione resistente non si era costituita. La questione di legittimità non viene quindi decisa nel merito.
Di cosa si tratta
Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. Prima della decisione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente non si era costituita in giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La questione non è stata esaminata: il giudizio si è concluso per la rinuncia al ricorso, senza pronuncia sul merito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, richiamando numerosi precedenti (tra cui le ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018 e n. 112 e n. 100 del 2017).
Il principio
Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale, senza necessità di accettazione.
Domande e risposte
La legge regionale è stata giudicata?
No: il processo si è estinto per rinuncia al ricorso, senza decisione nel merito.
Perché non serviva l’accettazione della Regione?
Perché la Regione resistente non si era costituita in giudizio: in tal caso la sola rinuncia basta a estinguere il processo.
La questione può riproporsi?
L’estinzione chiude il giudizio senza pronunciarsi sul merito, lasciando impregiudicata la questione.
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