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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina siciliana dell’elezione dei consigli circoscrizionali, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La Corte non è entrata nel merito.
Di cosa si tratta
La vicenda nasce da ricorsi di candidati non eletti nei consigli circoscrizionali del Comune di Palermo, che lamentavano un’erronea ripartizione dei seggi. Il nodo riguardava il rinvio, contenuto nella legge regionale, alle regole previste per l’elezione dei consigli comunali, applicate anche alle circoscrizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni sull’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2016, in materia di elezione del sindaco, del consiglio comunale e degli organi comunali.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza pronunciarsi sul merito della disciplina elettorale regionale.
Il principio
La pronuncia di manifesta inammissibilità conferma che la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice rimettente quando la questione non è correttamente prospettata o l’interpretazione richiesta spetta al giudice comune.
Domande e risposte
La Corte ha annullato la norma regionale siciliana?
No. Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza decidere nel merito.
Da chi erano state sollevate le questioni?
Dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 101, secondo comma (soggezione del giudice soltanto alla legge), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato.
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice alla legge, parametro invocato.
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