Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava i nuovi tetti al pignoramento delle pensioni alle sole esecuzioni avviate dopo il 27 giugno 2015, escludendo quelle già pendenti. La protezione del minimo vitale del pensionato deve valere anche per le procedure in corso.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 83 del 2015 ha introdotto nuovi limiti alla pignorabilità delle pensioni (l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile), a tutela di una quota minima necessaria al sostentamento del pensionato. La disciplina transitoria, però, applicava i nuovi limiti solo alle procedure esecutive iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Brescia, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei nuovi limiti alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui non prevede che i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applichino anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il principio

La tutela del minimo vitale del pensionato, sottesa ai limiti al pignoramento delle pensioni, non può essere irragionevolmente negata a chi si trovi in una procedura esecutiva già pendente. Escludere le procedure in corso determina una disparità di trattamento contraria all’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi aveva già una procedura in corso?

Grazie alla pronuncia, i nuovi limiti al pignoramento delle pensioni si applicano anche alle procedure esecutive già pendenti al 27 giugno 2015, e non solo a quelle avviate dopo.

Perché la norma transitoria era irragionevole?

Perché lasciava senza protezione del minimo vitale i pensionati già sottoposti a esecuzione, creando una disparità di trattamento priva di giustificazione rispetto a chi affrontava una procedura successiva.

Quale parametro è stato applicato?

L’art. 3, primo comma, della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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