Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulle spese di custodia dei beni sequestrati nel procedimento penale. Non c’è la disparità di trattamento denunciata fra chi opta per il decreto penale e chi affronta il rito ordinario.
Di cosa si tratta
Nel processo penale, quando vengono sequestrati dei beni, la loro custodia genera dei costi. Il giudice di Venezia dubitava che fosse irragionevole porre queste spese a carico soltanto dei condannati con decreto penale o con patteggiamento, lasciando esenti i condannati all’esito del rito ordinario o abbreviato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), lamentando un’irragionevole disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate. La disparità lamentata si fondava su un presupposto interpretativo non condiviso: nessuna norma esenta dal pagamento delle spese di custodia il condannato all’esito del giudizio ordinario.
Il principio
Le spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati non rientrano fra le spese processuali da cui sono esentati chi patteggia o è condannato con decreto penale. L’obbligo di pagamento grava in linea generale su tutti i condannati: non esiste quindi la disparità di trattamento posta a fondamento della questione.
Domande e risposte
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la Corte respinge la questione, ma precisa l’interpretazione corretta delle norme: le spese di custodia gravano su tutti i condannati, non solo su chi opta per il decreto penale o il patteggiamento.
Chi paga le spese di custodia dei beni sequestrati?
Secondo la Corte, l’obbligo grava in via generale sul condannato, a prescindere dal rito seguito. L’esenzione prevista per decreto penale e patteggiamento riguarda le spese processuali in senso stretto, non quelle di custodia.
Su quale parametro costituzionale si fondava la questione?
Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza, per l’asserita irragionevole disparità fra imputati condannati con riti diversi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza.
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