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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione di otto anni anziché di sei anni per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti.

Di cosa si tratta

L’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti punisce le condotte di produzione, vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Per i fatti «non lievi» la pena minima era fissata in otto anni di reclusione, mentre per i fatti di lieve entità è prevista una pena assai più bassa, creando un divario molto ampio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Trieste ha sollevato la questione sull’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza e la sproporzione della pena minima di otto anni, derivante anche dagli effetti della sentenza n. 32 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione di otto anni anziché di sei anni.

Il principio

La pena minima di otto anni per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti è irragionevole e sproporzionata: riportando il minimo edittale a sei anni, la Corte ripristina un trattamento sanzionatorio coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.

Domande e risposte

Che cosa cambia con questa sentenza?

La pena minima per i fatti non lievi di traffico di stupefacenti scende da otto a sei anni di reclusione.

Perché la pena era ritenuta sproporzionata?

Perché il divario tra la cornice dei fatti non lievi e quella dei fatti di lieve entità era eccessivo, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.

Quali articoli della Costituzione sono stati richiamati?

Gli artt. 3 (ragionevolezza) e 25 (principio di legalità e proporzionalità della pena) della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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