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Con una pronuncia gemella della n. 242/2020, la Corte costituzionale ha confermato che la notifica via PEC del ricorso statale in via principale è valida, ha respinto l’eccezione della Regione Siciliana e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Di cosa si tratta

Anche in questo giudizio lo Stato aveva impugnato norme della Regione Siciliana notificando il ricorso solo via PEC; la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per asserita irritualità di tale notifica.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto del giudizio preliminare erano gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019. La questione preliminare riguardava la validità della notifica via PEC del ricorso in via principale, contestata dalla Regione che richiamava la sentenza n. 200 del 2019.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo — con gli stessi argomenti della pronuncia n. 242 del 2020 — la validità della notifica a mezzo PEC dei ricorsi in via principale, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire la discussione del merito.

Il principio

La notifica via PEC dei ricorsi in via principale è valida; l’affermazione contraria della sentenza n. 200 del 2019 va circoscritta al caso particolare in cui era stata pronunciata.

Domande e risposte

Qual è la differenza con l’ordinanza n. 242/2020?

Riguarda altre disposizioni della stessa legge regionale siciliana (artt. 5, 6, 12 e 15); il principio sulla notifica via PEC è identico.

La Corte ha deciso il merito?

No. Ha deciso solo l’eccezione preliminare sulla notifica e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione del merito.

La PEC è ora utilizzabile per impugnare le leggi regionali?

Sì: la Corte ha riconosciuto la validità di questa modalità di notifica per i ricorsi in via principale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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