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La Corte costituzionale ha stabilito che la notifica via PEC dei ricorsi che aprono un giudizio di legittimità costituzionale in via principale è valida. Ha quindi respinto l’eccezione della Regione Siciliana e, vista la novità della questione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato alcune norme della Regione Siciliana notificando il ricorso esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La Regione sosteneva che questa modalità non fosse ammessa nei giudizi davanti alla Corte e che quindi lo Stato fosse decaduto dal potere di impugnazione.

La questione di legittimità costituzionale

Oggetto del giudizio preliminare erano gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019, ma la Corte si è pronunciata anzitutto sull’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione: la presunta inammissibilità del ricorso statale per irritualità della notifica via PEC. La Regione richiamava la precedente sentenza n. 200 del 2019.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Attraverso il rinvio dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 al codice del processo amministrativo e, tramite questo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali (in particolare la legge n. 53 del 1994), ha riconosciuto che la notifica via PEC dei ricorsi in via principale è validamente effettuabile. Data la novità e l’affidamento della Regione sulla sentenza n. 200 del 2019, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Il principio

La notifica a mezzo PEC è ammessa per i ricorsi introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale: la precedente affermazione contraria della sentenza n. 200 del 2019 va precisata, essendo stata resa in un contesto particolare.

Domande e risposte

La notifica via PEC del ricorso statale era valida?

Sì. La Corte ha riconosciuto che la notifica a mezzo PEC dei ricorsi in via principale è validamente effettuabile, respingendo l’eccezione della Regione.

Perché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo?

Per la novità della questione e per l’affidamento riposto dalla Regione sulla precedente sentenza n. 200 del 2019, così da consentire alle parti di discutere il merito in una nuova udienza.

Su quale base normativa si fonda l’ammissibilità della PEC?

Sul rinvio dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 al processo amministrativo e, tramite questo, al codice di procedura civile e alla legge n. 53 del 1994 che consente le notificazioni via PEC.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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