Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto terzo nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Corte di cassazione, in materia di procreazione medicalmente assistita e stato civile.

Di cosa si tratta

Nel giudizio costituzionale promosso dalla Corte di cassazione su norme relative alla procreazione medicalmente assistita, al diritto internazionale privato e allo stato civile, un soggetto terzo ha chiesto di intervenire. La Corte si è pronunciata su tale richiesta.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (procreazione medicalmente assistita), dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile).

La decisione della Corte

Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto terzo (J.E. N.) nel giudizio indicato in epigrafe, senza pronunciarsi in questa sede sul merito delle questioni.

Il principio

Nel giudizio di legittimità costituzionale possono intervenire, di regola, solo le parti del giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri; l’intervento di soggetti terzi privi di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa decide questa ordinanza?

Decide soltanto sull’ammissibilità dell’intervento di un terzo nel giudizio, dichiarandolo inammissibile, senza esaminare il merito delle questioni sulla PMA.

Chi aveva sollevato le questioni di merito?

La Corte di cassazione, sezione prima civile, in un procedimento in materia di procreazione medicalmente assistita e di trascrizione nello stato civile.

Perché l’intervento è inammissibile?

Perché nel giudizio costituzionale l’intervento di terzi è consentito solo a chi sia titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito del giudizio.

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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