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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del Testo unico sul casellario giudiziale nella parte in cui imponevano di riportare, nel certificato richiesto dall’interessato, la condanna per guida in stato di ebbrezza estinta a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Mantenere quell’iscrizione ostacolava irragionevolmente il reinserimento sociale.
Di cosa si tratta
Chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza può ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; il positivo svolgimento di tale lavoro estingue il reato. Tuttavia il certificato del casellario richiesto dall’interessato continuava a riportare quella condanna, con ricadute negative sull’accesso a nuove opportunità lavorative.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002 (Testo unico in materia di casellario giudiziale), nella parte in cui non escludevano dal certificato richiesto dall’interessato la condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada dichiarato estinto a seguito del lavoro di pubblica utilità. Le questioni erano sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, e dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevedevano che nel certificato richiesto dall’interessato non fossero riportate la condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada dichiarato estinto e la relativa ordinanza di estinzione.
Il principio
Continuare a riportare nel certificato richiesto dall’interessato una condanna ormai estinta per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è irragionevole e contrario alla funzione rieducativa della pena, perché ostacola il reinserimento sociale del condannato che ha completato con successo il percorso riparatorio.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
La condanna per guida in stato di ebbrezza estinta dopo il lavoro di pubblica utilità non deve più comparire nel certificato del casellario richiesto dall’interessato.
Perché la Corte ha annullato le norme?
Perché mantenere quell’iscrizione ostacolava irragionevolmente il reinserimento sociale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Quali parametri sono stati violati?
L’art. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e l’art. 27, terzo comma (funzione rieducativa della pena).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, fondamento della censura.
- Art. 27 della Costituzione — terzo comma, funzione rieducativa della pena e reinserimento sociale.
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