Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul trattamento sanzionatorio della rapina impropria, pur rivolgendo al legislatore un monito sulla crescente severità delle pene per i reati contro il patrimonio.
Di cosa si tratta
L’art. 628, secondo comma, del codice penale punisce la cosiddetta rapina impropria, cioè la condotta di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o procurarsi l’impunità, con la stessa pena severa prevista per la rapina propria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, lamentando l’eccessiva severità della cornice edittale anche per fatti di modesta offensività.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione e inammissibile quella riferita all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 49 CDFUE; ha tuttavia osservato che la pressione punitiva sui delitti contro il patrimonio è ormai assai elevata e richiede attenta considerazione del legislatore.
Il principio
La determinazione della cornice edittale dei reati rientra nella discrezionalità del legislatore e non è censurabile in assenza di manifesta irragionevolezza o di un’anomalia sintomatica; resta ferma, tuttavia, l’esigenza che il legislatore valuti in modo complessivo e proporzionato il livello di protezione dei diversi beni giuridici.
Domande e risposte
Cos’è la rapina impropria?
È il reato di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità; è punita come la rapina ordinaria.
La Corte ha ridotto la pena?
No: ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la pena frutto di una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole.
Cosa significa il monito al legislatore?
La Corte ha segnalato che l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio è ormai molto rilevante e merita un’attenta riflessione complessiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro centrale del giudizio sulla pena.
- Art. 27 della Costituzione — principio rieducativo e di proporzionalità della pena, evocato dal rimettente.
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