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Con la sentenza n. 97 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario che vietava ai detenuti dello stesso gruppo di socialità di scambiarsi oggetti. Il divieto vale solo tra gruppi diversi.
Di cosa si tratta
Il regime detentivo speciale del «41-bis» impone forti restrizioni per recidere i collegamenti dei detenuti con le organizzazioni criminali. Tra queste, il divieto assoluto di scambiare oggetti. La norma, per come scritta e interpretata dalla Cassazione, vietava lo scambio anche tra detenuti già ammessi a condividere la stessa «socialità», cioè che possono comunque incontrarsi e parlare.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione prima penale, con due ordinanze, ha censurato l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui imponeva l’assoluta impossibilità di scambiare oggetti anche tra detenuti del medesimo gruppo di socialità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Il divieto di scambio resta quindi limitato ai rapporti tra gruppi diversi.
Il principio
Le restrizioni del regime differenziato devono essere congrue rispetto allo scopo di recidere i collegamenti con la criminalità organizzata: vietare lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti che già condividono la stessa socialità e possono comunicare oralmente ha portata puramente afflittiva, non giustificata da ragioni di sicurezza.
Domande e risposte
I detenuti al 41-bis possono ora scambiarsi qualunque oggetto?
Solo all’interno del medesimo gruppo di socialità e nei limiti generali (oggetti di modico valore). Resta vietato lo scambio tra detenuti di gruppi diversi.
Perché il divieto era irragionevole?
Perché i detenuti dello stesso gruppo possono già incontrarsi e comunicare oralmente: impedire lo scambio di oggetti di modico valore non serviva a recidere collegamenti con l’esterno e aveva carattere meramente afflittivo.
Quali principi costituzionali sono stati applicati?
Gli artt. 3 (ragionevolezza e congruità della misura allo scopo) e 27 (divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e finalità rieducativa della pena).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e congruità della restrizione rispetto allo scopo.
- Art. 27 della Costituzione — senso di umanità della pena e finalità rieducativa.
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