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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice contro il Senato, che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di una senatrice imputata in un procedimento penale.
Di cosa si tratta
Il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni rese da una senatrice, all’epoca dei fatti, costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte quindi dalla garanzia di insindacabilità; il giudice del procedimento penale ha contestato tale valutazione promuovendo un conflitto tra poteri.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sulla deliberazione di insindacabilità del 9 gennaio 2019.
La decisione della Corte
In questa fase preliminare la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto, disponendo le comunicazioni e le notifiche al Senato per la prosecuzione del giudizio; non si tratta ancora della decisione nel merito.
Il principio
La delibera con cui una Camera afferma l’insindacabilità delle opinioni di un parlamentare può essere contestata dal giudice mediante conflitto di attribuzione: in questa fase la Corte verifica solo i requisiti di ammissibilità, riservando al merito la valutazione del nesso funzionale.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Cosa ha deciso la Corte in questa pronuncia?
Ha dichiarato ammissibile il conflitto promosso dal giudice contro il Senato: è una decisione di fase, che apre il giudizio senza ancora deciderne il merito.
Perché il giudice ha sollevato un conflitto?
Perché riteneva che le dichiarazioni della senatrice, oggetto del processo penale, non fossero coperte dall’insindacabilità affermata dal Senato, ravvisando una possibile lesione delle proprie attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — è il parametro centrale: sancisce l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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