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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., pur segnalando l’opportunità di un intervento del legislatore per coordinare disciplina processuale e sostanziale sull’accesso alle misure alternative.
Di cosa si tratta
La disciplina dell’esecuzione delle pene prevede, in alcuni casi, la sospensione dell’ordine di carcerazione per consentire al condannato di chiedere misure alternative alla detenzione; in altri casi, invece, la sospensione è esclusa, con il rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza arrivi a pena già quasi interamente scontata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, auspicando però che il legislatore intervenga a rimediare al difetto di coordinamento tra disciplina processuale e disciplina sostanziale sui presupposti di accesso alle misure alternative.
Il principio
L’esclusione della sospensione dell’ordine di carcerazione in determinati casi non è di per sé incostituzionale, ma il difetto di coordinamento tra norme processuali e sostanziali costituisce un’incongruenza che spetta al legislatore correggere.
Domande e risposte
La norma sull’ordine di carcerazione è stata annullata?
No. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni, lasciando la norma in vigore, ma ha rivolto un monito al legislatore.
Qual è il problema segnalato dalla Corte?
Il mancato coordinamento tra disciplina processuale e sostanziale può far sì che il condannato ottenga la decisione sui benefici quando ha già scontato quasi tutta la pena.
Che cos’è la sospensione dell’ordine di carcerazione?
È il meccanismo che, per pene contenute, sospende l’esecuzione della detenzione per dare al condannato la possibilità di chiedere una misura alternativa al carcere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di ragionevolezza ed eguaglianza invocato sulla disciplina dell’esecuzione
- Art. 27 della Costituzione — attiene alla funzione rieducativa della pena richiamata dal rimettente
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