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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 135 del codice penale, che fissa a 250 euro al giorno il tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria. Il giudice aveva sbagliato bersaglio: avrebbe dovuto censurare l’art. 53 della legge n. 689 del 1981. La Corte ha comunque rivolto un monito al legislatore.
Di cosa si tratta
Quando una pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria, occorre convertire i giorni di carcere in denaro. L’art. 135 del codice penale fissa il valore minimo a 250 euro al giorno, mentre per il decreto penale di condanna esiste un tasso più favorevole (75 euro). Questa differenza può rendere la sostituzione troppo onerosa per i condannati meno abbienti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, censurando l’art. 135 del codice penale nella parte in cui fissa il tasso di ragguaglio a 250 euro al giorno, anziché al tasso più favorevole di 75 euro previsto per il procedimento per decreto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per «aberratio ictus»: il giudice ha censurato l’art. 135 c.p., norma applicabile a una pluralità di ipotesi, anziché l’art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. La Corte ha tuttavia formulato un monito al legislatore.
Il principio
Il problema sollevato è reale: un tasso di conversione troppo alto rischia di trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti, in tensione con l’art. 3, secondo comma, e con la funzione rieducativa della pena. La Corte auspica un intervento del legislatore per restituire effettività alla pena pecuniaria.
Domande e risposte
Cos’è il tasso di ragguaglio tra pene?
È il criterio con cui si converte un giorno di pena detentiva in una somma di denaro quando la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria. L’art. 135 del codice penale lo fissa in 250 euro, o frazione di 250 euro, per ogni giorno.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per un errore di bersaglio («aberratio ictus»): il giudice ha censurato l’art. 135 c.p. anziché l’art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo specifico criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto.
La Corte ha riconosciuto un problema reale?
Sì. Pur dichiarando inammissibili le questioni, ha rivolto un monito al legislatore, osservando che un tasso troppo elevato rischia di rendere la pena pecuniaria un privilegio per i soli abbienti, in tensione con l’eguaglianza sostanziale e con la funzione rieducativa della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — È il parametro di eguaglianza, anche sostanziale, richiamato per il rischio di privilegio per i soli abbienti.
- Art. 27 della Costituzione — Sancisce la funzione rieducativa della pena, evocata a sostegno della questione.
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