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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’esecuzione della pena per i condannati per i delitti dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, tra cui il contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri.

Di cosa si tratta

Quando una persona è condannata a una pena detentiva breve, di regola l’esecuzione viene sospesa per consentire di chiedere misure alternative al carcere «da libero». Per alcuni reati gravi (quelli elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario) questa sospensione è però vietata. Il caso riguarda un condannato per contrabbando aggravato di tabacchi, che rientra tra questi reati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta la sospensione dell’esecuzione per i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, con riferimento al contrabbando aggravato di tabacchi (art. 291-ter, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

L’inclusione del contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri tra i reati per i quali è preclusa la sospensione dell’esecuzione della pena non è né irragionevole né contraria alla finalità rieducativa della pena, rientrando nelle scelte di politica criminale non manifestamente arbitrarie del legislatore.

Domande e risposte

La norma del codice di procedura penale è stata annullata?

No. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

Cosa significa il divieto di sospensione dell’esecuzione?

Significa che, per i reati ostativi indicati, il condannato non beneficia della sospensione automatica e non può accedere «da libero» alle misure alternative al carcere.

Quali principi costituzionali erano invocati?

Il principio di eguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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