Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni pregiudiziali sul rifiuto di consegna, nel mandato di arresto europeo, dei cittadini di Paesi terzi che risiedono o dimorano in Italia.

Di cosa si tratta

Il mandato di arresto europeo consente, in certi casi, di rifiutare la consegna di chi risiede o dimora nello Stato di esecuzione, per consentirgli di scontare la pena nel luogo in cui ha radicato la propria vita. La normativa italiana riservava questa possibilità ai soli cittadini italiani e dell’Unione, escludendo i cittadini di Paesi terzi.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui escludeva dal rifiuto di consegna i cittadini di Paesi terzi residenti o dimoranti in Italia. La Corte ha ritenuto necessario interpellare la Corte di giustizia UE.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, le questioni se la disciplina che preclude in modo assoluto e automatico il rifiuto della consegna dei cittadini di Paesi terzi sia compatibile con la decisione quadro sul mandato d’arresto e con la Carta dei diritti fondamentali UE; ha chiesto il procedimento accelerato e ha sospeso il giudizio.

Il principio

Quando la valutazione di legittimità costituzionale dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale può sollevare rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE; il trattamento dei cittadini di Paesi terzi nel mandato d’arresto europeo va valutato alla luce della normativa e dei diritti fondamentali dell’Unione.

Domande e risposte

La Corte ha deciso sul rifiuto di consegna dei cittadini stranieri?

No. Ha sospeso il giudizio e ha rinviato le questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del diritto UE.

Qual era il dubbio sulla normativa italiana?

Che escludesse in modo assoluto e automatico i cittadini di Paesi terzi residenti in Italia dalla possibilità di vedersi rifiutare la consegna, a differenza dei cittadini UE.

Perché la Corte si rivolge alla Corte di giustizia UE?

Perché la materia è disciplinata dal diritto dell’Unione e occorre chiarirne l’interpretazione prima di decidere sulla legittimità costituzionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.