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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 162-bis del codice penale, sollevate perche non consente al giudice di graduare l’ammenda dell’oblazione in base alle condizioni economiche dell’imputato. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

L’oblazione consente di estinguere alcuni reati pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria. Il giudice di Cagliari riteneva che l’importo, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni sull’art. 162-bis c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa determinare l’ammenda dell’oblazione tenendo conto delle condizioni economiche dell’imputato e della gravita del fatto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, per distinte e concorrenti ragioni, tra cui l’omessa descrizione della fattispecie concreta e la conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Il giudice rimettente deve descrivere adeguatamente il fatto concreto e motivare la rilevanza della questione: la carenza di tali elementi nell’ordinanza di rimessione conduce all’inammissibilita, senza esame del merito.

Domande e risposte

Che cos’e l’oblazione?

Una causa di estinzione di alcuni reati che consente all’imputato di evitare il processo pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria prevista.

Che cosa lamentava il giudice?

Che l’importo dell’oblazione, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

Perche la questione e inammissibile?

Perche l’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente il fatto concreto e difettava di motivazione sulla rilevanza.

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