Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’addizionale IRES di 8,5 punti percentuali applicata per il 2013 a banche, enti finanziari e assicurazioni, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Di cosa si tratta
Per il solo periodo d’imposta 2013, il decreto-legge n. 133 del 2013 aveva previsto una maggiorazione (addizionale) di 8,5 punti percentuali dell’aliquota IRES a carico degli enti creditizi e finanziari, della Banca d’Italia e delle imprese assicurative. Alcuni contribuenti la contestavano davanti al giudice tributario, che ha investito la Corte.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo l’addizionale priva di un’adeguata giustificazione in termini di capacità contributiva e lesiva del principio di uguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Si tratta di una pronuncia adottata in forma di ordinanza, riservata ai casi in cui la non fondatezza della questione è evidente: la disciplina è quindi rimasta in vigore.
Il principio
Una maggiorazione temporanea dell’imposta sul reddito delle società, circoscritta a determinati settori e a un singolo periodo d’imposta, non viola di per sé i principi di capacità contributiva e di uguaglianza quando la questione di costituzionalità è sollevata senza adeguati elementi che dimostrino la denunciata irragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa cambia tra ordinanza e sentenza?
L’ordinanza di manifesta infondatezza è una decisione più snella, adottata quando l’assenza di violazione costituzionale è ritenuta evidente. L’esito sostanziale è che la norma resta in vigore.
L’addizionale IRES era a regime?
No. La maggiorazione di 8,5 punti riguardava soltanto il periodo d’imposta 2013 ed era circoscritta a banche, enti finanziari, Banca d’Italia e assicurazioni.
Cosa prevedono gli artt. 3 e 53 della Costituzione?
L’art. 3 sancisce l’uguaglianza; l’art. 53 stabilisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La Corte ha escluso che l’addizionale li violasse.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: principio di uguaglianza
- Art. 53 della Costituzione — parametro invocato: principio di capacità contributiva
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale