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La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di estendere all’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche l’attenuante prevista per l’omicidio stradale quando l’evento non è conseguenza esclusiva del colpevole: si trattava di un intervento additivo riservato al legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 589-bis cod. pen. prevede, per l’omicidio stradale, una diminuzione di pena quando l’evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole. Tale attenuante non è prevista per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il GUP di Treviso chiedeva di colmare questa differenza.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 589, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un’attenuante analoga a quella dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. La questione era stata sollevata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

L’introduzione di una nuova circostanza attenuante comporta scelte di politica criminale che spettano al legislatore: la Corte non può estendere in via additiva l’attenuante prevista per l’omicidio stradale a un’altra fattispecie, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice di Treviso?

Di applicare anche all’omicidio colposo aggravato dalle violazioni antinfortunistiche la riduzione di pena prevista per l’omicidio stradale quando la vittima ha contribuito a causare l’evento.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché creare una nuova attenuante è una scelta discrezionale del legislatore: non spetta alla Corte introdurla quando non esiste un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

Significa che la differenza di trattamento è legittima?

La Corte non si è pronunciata nel merito: ha solo escluso di poter intervenire con una pronuncia additiva, rimettendo la valutazione al legislatore.

Norme collegate