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La Corte dichiara incostituzionale una norma lombarda sull’edilizia residenziale pubblica che, ai fini del canone «sopportabile», escludeva automaticamente dall’area di protezione chi percepiva redditi da lavoro autonomo, anche se modesti: una disparità di trattamento irragionevole.
Di cosa si tratta
Nell’edilizia residenziale pubblica il canone è commisurato alle condizioni economiche dell’assegnatario. La legge della Regione Lombardia collocava i titolari di redditi da lavoro autonomo, anche se inferiori a 9.000 euro, in una fascia più alta, escludendoli dall’area della protezione riservata a pensionati e lavoratori dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 27 del 2009 (testo unico in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal TAR per la Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva di inquadrare nell’area della protezione, ai fini del canone sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo aventi un valore ISEE-ERP corrispondente a tale area.
Il principio
Ai fini dell’accesso alle misure di protezione nell’edilizia residenziale pubblica conta l’effettiva capacità economica del nucleo familiare, non la natura (autonoma o dipendente) del reddito: escludere automaticamente i lavoratori autonomi con redditi modesti viola il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è il canone «sopportabile»?
È il canone di locazione nell’edilizia residenziale pubblica calcolato in modo da non superare una certa incidenza sul reddito del nucleo familiare, per tutelare gli assegnatari più deboli.
Perché la norma lombarda era discriminatoria?
Perché collocava in una fascia più alta chi aveva redditi da lavoro autonomo, anche se inferiori a quelli di pensionati o dipendenti ammessi alla protezione: a parità di capacità economica il trattamento era diverso.
Cosa cambia dopo la decisione?
I nuclei con redditi da lavoro autonomo di valore corrispondente all’area di protezione devono potervi essere inquadrati, come gli altri, ai fini del calcolo del canone.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro della decisione: vieta disparità di trattamento irragionevoli a parità di condizione economica.