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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’equiparazione di pena tra rapina propria e rapina impropria: la scelta di punire allo stesso modo le due figure rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

Di cosa si tratta

Il codice penale punisce con la stessa pena la rapina «propria» (violenza o minaccia usate per impossessarsi della cosa) e la rapina «impropria» (violenza o minaccia usate subito dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso o l’impunità). Il Tribunale di Torino dubitava che questa parità di trattamento fosse giustificata.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, che lamentava l’ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra le due forme di rapina.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

La scelta di equiparare il trattamento sanzionatorio della rapina propria e della rapina impropria rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole, dato che entrambe le fattispecie sono connotate dall’uso di violenza o minaccia in stretta connessione con la sottrazione del bene.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra rapina propria e impropria?

Nella rapina propria la violenza o la minaccia servono a impossessarsi della cosa; nella rapina impropria sono usate subito dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché punire allo stesso modo le due ipotesi non è manifestamente irragionevole: la determinazione delle pene spetta al legislatore, salvo limiti di palese arbitrarietà o sproporzione.

Che cos’è un’ordinanza di manifesta infondatezza?

È una decisione con cui la Corte respinge la questione in forma semplificata, quando l’insussistenza del dubbio di costituzionalità emerge in modo evidente.

Norme collegate