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La Corte accoglie il conflitto sollevato dalla Corte d’appello di Brescia e annulla la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le opinioni del senatore Albertini: mancava il nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’esercizio del mandato parlamentare.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato aveva ritenuto coperte da questa garanzia alcune dichiarazioni del senatore Albertini, oggetto di un giudizio penale per calunnia. La Corte d’appello di Brescia ha contestato tale valutazione sollevando un conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, riguardo alla delibera di insindacabilità del 10 gennaio 2017 relativa alle opinioni del senatore Gabriele Albertini.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e ha annullato, per l’effetto, la deliberazione adottata nella seduta del 10 gennaio 2017.
Il principio
La prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio del mandato: in assenza di tale collegamento la Camera di appartenenza non può legittimamente sottrarre quelle dichiarazioni al giudizio dell’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare?
Le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni: per queste non possono essere chiamati a rispondere, secondo l’art. 68, primo comma, Cost.
Perché la delibera del Senato è stata annullata?
Perché mancava il «nesso funzionale» tra le dichiarazioni del senatore e l’attività parlamentare: senza quel collegamento il Senato non poteva dichiararle insindacabili.
Cosa accade ora al giudizio penale?
Venuta meno la copertura dell’insindacabilità, il giudice comune può tornare a valutare nel merito le dichiarazioni nel processo pendente.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — è il parametro della decisione: disciplina l’insindacabilità delle opinioni e dei voti dei parlamentari.