Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 140/2021 la Corte costituzionale è intervenuta sulla sospensione del corso della prescrizione disposta nei processi penali durante il lockdown del 2020, dichiarando illegittima una specifica parte della disciplina emergenziale.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare la prima ondata della pandemia, il decreto-legge n. 18 del 2020 aveva disposto il rinvio delle udienze penali e, collegata a quel rinvio, la sospensione del corso della prescrizione. La prescrizione è il meccanismo per cui, trascorso un certo tempo, il reato non può più essere punito: sospenderne il decorso significa “congelare” quel termine, allungando di fatto i tempi entro cui lo Stato può perseguire il fatto. Diversi Tribunali (Paola, Spoleto, Roma, Crotone) hanno sollevato dubbi: il principio di legalità in materia penale vieta di applicare in modo retroattivo norme sfavorevoli all’imputato, e la prescrizione è considerata istituto di natura sostanziale. La Corte ha dovuto bilanciare l’eccezionalità dell’emergenza con le garanzie costituzionali dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate le norme del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) sulla sospensione della prescrizione collegata al rinvio delle udienze, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020 nella parte in cui prevedeva la sospensione della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7, lettera g), “e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020”. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la censura formulata in riferimento ai vincoli convenzionali (art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU).

Il principio

La sospensione della prescrizione, incidendo su un istituto di natura sostanziale, deve rispettare il principio di legalità penale: la disciplina emergenziale è illegittima nella parte in cui estende la sospensione oltre i limiti compatibili con quel principio.

Domande e risposte

Che cos’è la prescrizione in materia penale?

È l’estinzione del reato per il decorso del tempo: superato un certo periodo senza una condanna definitiva, lo Stato non può più punire il fatto. Sospenderne il corso significa fermare temporaneamente quel conteggio.

Perché la sospensione “da lockdown” è problematica?

Perché la prescrizione è considerata istituto sostanziale, soggetto al divieto di applicazione retroattiva di norme sfavorevoli all’imputato. Estenderla in modo non strettamente collegato al rinvio delle udienze tocca questo limite.

La decisione cancella tutta la disciplina emergenziale?

No. La Corte interviene su una parte precisa della norma; il resto della disciplina sul rinvio delle udienze non è oggetto della dichiarazione di illegittimità in questa parte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.