Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 44 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sul merito.
Di cosa si tratta
Il giudizio di legittimità costituzionale può chiudersi anche senza una decisione sul contenuto, quando vengono meno i presupposti per proseguirlo. È il caso dell’estinzione, che si verifica tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti costituite o per il sopravvenuto venir meno dell’interesse. In queste ipotesi la Corte non stabilisce se la norma contestata sia conforme o contraria alla Costituzione: prende atto che il giudizio non può più andare avanti e lo dichiara estinto. È un esito processuale ordinario che lascia impregiudicata la questione di fondo: la disposizione sospettata resta in vigore e potrà eventualmente essere riproposta all’esame della Corte in un altro giudizio, qualora il dubbio di costituzionalità si ripresenti in modo rilevante.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio è stato definito in via processuale per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza esame del merito della questione.
Il principio
L’estinzione chiude il giudizio costituzionale quando viene meno l’interesse a proseguirlo: la norma non è esaminata nel merito e resta in vigore.
Domande e risposte
Cosa comporta l’estinzione del processo?
Comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sul contenuto della questione di costituzionalità.
La norma resta valida?
La Corte non si è pronunciata: la norma resta in vigore e potrà essere riesaminata in un futuro giudizio.
Quando si verifica l’estinzione?
Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti o per il venir meno dell’interesse a proseguire.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.