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Con la sentenza n. 171 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che, durante l’emergenza Covid, riservava alle sole farmacie — e non alle parafarmacie — l’effettuazione dei test sierologici e dei tamponi antigenici rapidi.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia da Covid-19, per ampliare la rete di testing, il legislatore ha consentito di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. Le cosiddette «parafarmacie» — esercizi che vendono farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con la presenza di un farmacista — sono rimaste escluse da questa possibilità. Alcune associazioni e operatori del settore hanno contestato la disparità, e il TAR Marche ha sollevato la questione. Il punto: è ragionevole consentire i test solo alle farmacie, quando anche nelle parafarmacie opera un farmacista? La questione tocca la libertà di iniziativa economica e la parità di trattamento, ma anche le ragioni di tutela della salute pubblica che giustificano un assetto particolare del servizio farmaceutico, fondato sulla pianta organica e su specifici obblighi delle farmacie.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui consentivano i test e i tamponi solo alle farmacie e non alle parafarmacie. Il TAR Marche invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica delle parafarmacie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha confermato la legittimità della scelta del legislatore: la diversità di disciplina tra farmacie e parafarmacie trova giustificazione nel ruolo particolare delle farmacie nel servizio farmaceutico e nelle esigenze di tutela della salute, e non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.
Il principio
La differenza di regime tra farmacie e parafarmacie non è irragionevole: le farmacie sono inserite in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e garanzie, sicché riservare loro determinate prestazioni sanitarie risponde a esigenze di tutela della salute e non lede gli artt. 3 e 41 Cost.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia?
La farmacia è titolare di una concessione, inserita nella pianta organica del servizio farmaceutico, e può dispensare anche i farmaci con ricetta, con precisi obblighi di servizio. La parafarmacia vende farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con un farmacista, ma senza quel ruolo pubblicistico.
Perché la presenza del farmacista non basta a equiparare i due esercizi?
Perché la Corte ha valorizzato non solo la qualifica professionale, ma l’inserimento delle farmacie in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e controlli, che giustifica la riserva di certe prestazioni a tutela della salute.
La decisione vale solo per i tamponi Covid?
Riguarda quella specifica disciplina emergenziale, ma riafferma un principio più generale già consolidato: la legittimità del diverso regime tra farmacie e parafarmacie nell’erogazione di servizi sanitari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: la Corte ha escluso una disparità irragionevole tra farmacie e parafarmacie.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, di cui è stata esclusa una lesione ingiustificata.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, ragione giustificatrice del diverso regime delle farmacie.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.