Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 226/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 53 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Di cosa si tratta
Per le pene detentive brevi l’ordinamento prevede sanzioni sostitutive, tra cui in alcuni casi il lavoro di pubblica utilita, con l’obiettivo di evitare il carcere per i reati minori e favorire il reinserimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, applicando la disciplina dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, ha dubitato della sua legittimita, ipotizzando una disparita di trattamento e un possibile contrasto con la finalita rieducativa della pena. La Corte, prima di esaminare il merito, ha dovuto verificare se la questione fosse stata correttamente formulata e fosse rilevante nel giudizio in corso.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Il GIP di Piacenza lamentava profili di disparita di trattamento e di contrasto con la funzione rieducativa della pena nella disciplina delle sanzioni sostitutive.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. La pronuncia non entra nel merito, per i difetti di formulazione o di rilevanza della questione sollevata.
Il principio
Quando la questione non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la legittimita della disciplina sulle sanzioni sostitutive.
Domande e risposte
Cosa sono le sanzioni sostitutive?
Sono misure che il giudice puo applicare al posto delle pene detentive brevi (ad esempio il lavoro di pubblica utilita o altre sanzioni), per evitare il carcere per i reati minori e favorire il reinserimento.
La Corte ha giudicato legittima la norma?
No nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, quindi non si e pronunciata sulla legittimita sostanziale dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981.
Cosa puo fare ora il giudice?
Puo riformulare correttamente l’eventuale dubbio di legittimita oppure applicare la norma cosi com’e, restando questa in vigore.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalita rieducativa della pena (terzo comma), parametro evocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza sostanziale (secondo comma), parametro evocato dal rimettente
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.