Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 176 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in tema di licenziamenti collettivi riguardanti i lavoratori dei servizi di pulizia delle scuole poi assunti dal Ministero dell’istruzione.
Di cosa si tratta
Per anni i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole sono stati affidati in appalto a società esterne. Una serie di interventi normativi ha poi disciplinato il passaggio di questi lavoratori alle dipendenze dirette del Ministero dell’istruzione, attraverso apposite procedure di selezione. In questo contesto si è posto il problema di quale disciplina applicare alla cessazione dei rapporti con le società appaltatrici e ai lavoratori non assunti dallo Stato: si applicano o no le tutele previste per i licenziamenti collettivi? Il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole il regime risultante dal combinarsi di più norme. Il tema riguarda la sorte occupazionale di lavoratori in una fase di transizione delicata, sospesi tra il vecchio appalto privato e l’internalizzazione pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati, in «combinato disposto», l’art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del d.l. n. 69 del 2013, gli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e l’art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte relativa all’esclusione dei lavoratori interessati dalla disciplina sui licenziamenti collettivi. Il Tribunale di Lecce invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione (eguaglianza-ragionevolezza e libertà di iniziativa economica).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è pronunciata sul merito del regime applicabile ai licenziamenti collettivi di quei lavoratori: la disciplina risultante dalle norme impugnate è rimasta invariata.
Il principio
Quando la questione è costruita sul «combinato disposto» di più norme in modo non perspicuo, o non individua con precisione la disposizione da censurare e l’effetto richiesto, la Corte dichiara inammissibili le questioni senza esaminarne il merito.
Domande e risposte
Che cosa sono i «licenziamenti collettivi»?
Sono i licenziamenti che un datore di lavoro effettua, in un certo arco di tempo e oltre determinate soglie, per riduzione o trasformazione di attività. La legge n. 223 del 1991 li assoggetta a una procedura specifica e a particolari tutele per i lavoratori coinvolti.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché era impostata sul combinato disposto di più norme senza individuare con chiarezza la disposizione censurata e l’esatto effetto richiesto alla Corte. Difetti di impostazione di questo tipo precludono l’esame nel merito.
Cosa cambia per i lavoratori coinvolti?
Nulla, sul piano della disciplina: non essendoci stata una pronuncia di merito, restano applicabili le norme vigenti. La questione potrebbe essere riproposta in modo più mirato da un altro giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro delle censure sul regime applicabile.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, tra i parametri invocati dal rimettente.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.