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Con la sentenza n. 217 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.
Di cosa si tratta
Nel determinare la pena, il giudice valuta le circostanze attenuanti e aggravanti del reato e ne opera il bilanciamento. Per alcuni reati e per alcune aggravanti, però, la legge vieta di considerare le attenuanti prevalenti o equivalenti: in tal caso la pena viene comunque aumentata per l’aggravante, e solo dopo si applica la diminuzione per l’attenuante. Nel caso esaminato si discuteva del delitto di rapina aggravata: la norma vietava di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, cioè la condizione di chi, per infermità, ha una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il Tribunale di Torino ha ritenuto irragionevole questo automatismo: impedire al giudice di valorizzare pienamente la ridotta capacità dell’imputato significa equiparare situazioni con un disvalore diverso e contrastare con i principi di proporzionalità e personalità della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 628, quinto comma, del codice penale, sollevato dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) rispetto all’aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente quando concorra con l’aggravante prevista dal terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni sollevate sotto altri profili.
Il principio
Il divieto di bilanciamento non può spingersi fino a impedire al giudice di valorizzare il vizio parziale di mente: la ridotta capacità di intendere e di volere incide sul grado di colpevolezza, e un automatismo che la neutralizza contrasta con i principi di proporzionalità e personalità della pena.
Domande e risposte
Cosa è il vizio parziale di mente?
È la condizione di chi, per infermità, al momento del fatto aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, ma non del tutto esclusa: comporta una diminuzione di pena.
Cosa cambia con questa decisione?
Il giudice può ora considerare il vizio parziale di mente prevalente o equivalente rispetto a quella specifica aggravante della rapina, adeguando la pena alla reale colpevolezza dell’imputato.
Perché contano proporzionalità e personalità della pena?
Perché la pena deve essere commisurata alla gravità del fatto e alla colpevolezza personale dell’autore, e non può ignorare una condizione che riduce la sua capacità di autodeterminarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e divieto di equiparare situazioni diverse.
- Art. 27 della Costituzione – personalità della responsabilità penale e finalità della pena.
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Vedi anche
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