Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 219 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sulla diversa disciplina della detenzione domiciliare per le madri e per i padri di figli minori.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario consente la detenzione domiciliare, una misura alternativa al carcere, ai genitori di figli minori, ma con regole diverse per le madri e per i padri. La madre convivente con un figlio fino a dieci anni può accedere alla misura quando deve scontare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni; il padre, invece, può accedervi solo se esercita la responsabilità genitoriale e la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere il figlio. Il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha ritenuto questa differenza in contrasto con l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, configurando un vero e proprio diritto alla bigenitorialità. La questione tocca un equilibrio delicato: da un lato la tutela del minore e la parità tra i genitori, dall’altro la specifica considerazione del ruolo materno che storicamente ha ispirato la disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, in tema di uguaglianza e tutela dell’infanzia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla lettera b) dell’art. 47-ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario. La differente disciplina tra madri e padri non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione nei termini prospettati dal giudice rimettente.
Il principio
La diversa disciplina della detenzione domiciliare per madri e padri di figli minori, nei termini esaminati, non viola di per sé i principi costituzionali: la tutela del minore può essere assicurata anche attraverso altri strumenti, e la scelta dei presupposti della misura rientra nella discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Il padre detenuto non può mai stare ai domiciliari per i figli?
Può accedere alla detenzione domiciliare alle condizioni previste dalla legge, più stringenti rispetto a quelle della madre; la Corte ha ritenuto questa disciplina non incostituzionale nei termini sollevati.
Cosa è il diritto alla bigenitorialità?
È l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori; il giudice rimettente lo invocava come fondamento della parità tra madre e padre.
Restano altri strumenti per tutelare il minore?
Sì: l’ordinamento prevede altre misure a tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio, che possono essere valutate dal magistrato di sorveglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza.
- Art. 31 della Costituzione – protezione dell’infanzia e della maternità.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.