Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 191/2024 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale nella sentenza n. 162/2024, sostituendo l’espressione “misura di sicurezza” con “misura di prevenzione”.
Di cosa si tratta
Nel diritto esistono due categorie distinte che è importante non confondere: le misure di sicurezza, applicate in collegamento con un reato a soggetti ritenuti pericolosi, e le misure di prevenzione, che si applicano in funzione preventiva anche in assenza di una condanna. Si tratta di istituti diversi, con presupposti e discipline proprie. Nella sentenza n. 162/2024, la motivazione conteneva un errore materiale: in un passaggio era stata usata l’espressione “misura di sicurezza” al posto di “misura di prevenzione”. Trattandosi di una svista che incideva sulla precisione del testo ma non sulla sostanza della decisione, la Corte è intervenuta con un’ordinanza di correzione. Il tema, pur tecnico, ha rilievo pratico: confondere i due istituti può generare incertezze, perché le regole applicabili sono differenti, e la corretta formulazione della motivazione è essenziale per la chiarezza del diritto.
La questione
Si trattava di un giudizio per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 162/2024. Non era una nuova questione di legittimità costituzionale, ma un intervento di rettifica del testo di una precedente decisione.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la correzione: nella sentenza n. 162/2024, all’ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole “misura di sicurezza” sono state sostituite con “misura di prevenzione”. La sostanza della decisione resta invariata; viene corretta solo l’espressione errata.
Il principio
L’ordinanza di correzione dell’errore materiale permette di rettificare imprecisioni terminologiche nelle decisioni della Corte, senza modificarne la sostanza: serve a evitare confusioni tra istituti giuridici distinti, come le misure di sicurezza e quelle di prevenzione.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra misura di sicurezza e misura di prevenzione?
La misura di sicurezza si collega a un reato e si applica a chi è ritenuto socialmente pericoloso; la misura di prevenzione ha funzione preventiva e può applicarsi anche senza una condanna. Sono istituti diversi, con regole proprie.
La correzione cambia la decisione n. 162/2024?
No. Si limita a sostituire un’espressione errata nella motivazione: l’esito della sentenza resta quello già adottato.
Perché era importante correggere il termine?
Perché usare “misura di sicurezza” al posto di “misura di prevenzione” poteva generare confusione tra due istituti con presupposti e discipline differenti.
Norme collegate
- Art. 134 della Costituzione – competenze della Corte costituzionale.
- Art. 13 della Costituzione – libertà personale, sullo sfondo delle misure di prevenzione.
- Art. 25 della Costituzione – legalità e misure di sicurezza.
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Vedi anche
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