Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 186 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale che lavora a qualsiasi titolo nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19, il legislatore introdusse l’obbligo di vaccinazione per varie categorie di lavoratori. Tra queste, una norma del 2021 imponeva la vaccinazione come requisito essenziale per il personale che, a qualsiasi titolo, svolgesse la propria attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di questa previsione, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori legati da contratti esterni e una possibile lesione del diritto al lavoro. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela del lavoro. La Corte, tuttavia, non è arrivata a valutare se l’obbligo fosse o meno conforme alla Costituzione, perché ha riscontrato profili che rendevano le questioni inammissibili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (conv. nella legge n. 76 del 2021, come modificato), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui imponeva la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale operante nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dell’obbligo vaccinale: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma violasse la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.
Il principio
Anche le questioni che toccano temi delicati come l’obbligo vaccinale devono essere prospettate in modo da consentire l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha detto che l’obbligo vaccinale era legittimo?
No. Dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sul merito: non ha affermato né che la norma fosse costituzionale né il contrario.
Quale disparità lamentava il giudice di Brescia?
Una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, oltre a una possibile lesione del diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 Cost.
L’obbligo vaccinale è ancora in vigore?
La sentenza riguarda la disciplina emergenziale dell’epoca; la decisione non l’ha dichiarata illegittima, ma molte misure anti COVID-19 sono nel frattempo cessate per il superamento dell’emergenza.
La questione può essere riproposta?
Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in linea generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, invocato sotto il profilo della disparità di trattamento.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro, parametro della questione.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute come diritto e interesse della collettività, sfondo dell’obbligo vaccinale.
- Art. 4-ter del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. nella legge n. 76 del 2021 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.