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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 186 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale che lavora a qualsiasi titolo nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza COVID-19, il legislatore introdusse l’obbligo di vaccinazione per varie categorie di lavoratori. Tra queste, una norma del 2021 imponeva la vaccinazione come requisito essenziale per il personale che, a qualsiasi titolo, svolgesse la propria attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di questa previsione, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori legati da contratti esterni e una possibile lesione del diritto al lavoro. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela del lavoro. La Corte, tuttavia, non è arrivata a valutare se l’obbligo fosse o meno conforme alla Costituzione, perché ha riscontrato profili che rendevano le questioni inammissibili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (conv. nella legge n. 76 del 2021, come modificato), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui imponeva la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale operante nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dell’obbligo vaccinale: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma violasse la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.

Il principio

Anche le questioni che toccano temi delicati come l’obbligo vaccinale devono essere prospettate in modo da consentire l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità.

Domande e risposte

La Corte ha detto che l’obbligo vaccinale era legittimo?

No. Dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sul merito: non ha affermato né che la norma fosse costituzionale né il contrario.

Quale disparità lamentava il giudice di Brescia?

Una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, oltre a una possibile lesione del diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 Cost.

L’obbligo vaccinale è ancora in vigore?

La sentenza riguarda la disciplina emergenziale dell’epoca; la decisione non l’ha dichiarata illegittima, ma molte misure anti COVID-19 sono nel frattempo cessate per il superamento dell’emergenza.

La questione può essere riproposta?

Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in linea generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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