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Con la sentenza n. 38/2024 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure sulla disciplina dell’indennita’ di mobilita’ e dei trattamenti previdenziali collegati.
Di cosa si tratta
L’indennita’ di mobilita’ era un sostegno al reddito previsto per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, disciplinato dalla legge n. 223 del 1991. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in un contenzioso tra un lavoratore e l’INPS, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune regole che incidono sulla spettanza o sulla misura del trattamento, ritenendole irragionevoli e potenzialmente lesive della liberta’ di iniziativa economica. La vicenda riguarda il punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore che perde l’occupazione e i limiti che la legge pone all’erogazione dei sostegni previdenziali: regole di calcolo e di cumulo che possono apparire penalizzanti, ma che rientrano nella discrezionalita’ del legislatore nel definire i presupposti e l’estensione delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra un lavoratore e l’INPS.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni sollevate e non fondate le altre. La disciplina dell’indennita’ di mobilita’ esaminata non e’ stata quindi rimossa.
Il principio
La definizione dei presupposti e dei limiti dei trattamenti previdenziali rientra nella discrezionalita’ del legislatore e non viola, nei termini prospettati, i principi di eguaglianza sostanziale e di liberta’ di iniziativa economica.
Domande e risposte
La sentenza ha cambiato le regole sull’indennita’ di mobilita’?
No. La Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure: la disciplina esaminata resta valida nei termini in cui e’ stata vagliata.
Perche’ alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per ragioni processuali o di formulazione che hanno impedito alla Corte di esaminarne il merito; le restanti sono state respinte in quanto non fondate.
Cosa significa per il lavoratore in mobilita’?
Le regole sul trattamento, sui presupposti e sui limiti restano quelle previste dalla legge, ritenute compatibili con la Costituzione nei profili esaminati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza sostanziale, invocata a sostegno della questione.
- Art. 41 della Costituzione — liberta’ di iniziativa economica privata.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.