Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 40/2024 la Corte costituzionale ha eliminato la previsione che imponeva la perdita del grado al finanziere condannato per guida in stato di ebbrezza costituente reato.
Di cosa si tratta
Una norma sull’inquadramento del personale della Guardia di finanza prevedeva, tra le cause che comportano gravi conseguenze sullo status del militare, anche la condanna per “guida in stato di ebbrezza costituente reato”. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione, ritenendo sproporzionato far discendere da un reato di questo tipo conseguenze tanto pesanti sulla carriera e sullo status del finanziere, equiparandolo ad altre condotte ben piu’ gravi e direttamente lesive del rapporto di servizio. La vicenda riguarda il principio di proporzionalita’ nelle conseguenze disciplinari e di status a carico dei pubblici dipendenti in divisa: anche un comportamento riprovevole non puo’ tradursi automaticamente nella sanzione piu’ grave se manca un ragionevole rapporto tra il fatto commesso e la conseguenza prevista dalla legge.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (inquadramento del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione seconda.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma limitatamente alle parole “la guida in stato di ebbrezza costituente reato,”. Viene cosi’ eliminata, tra le ipotesi che incidono sullo status del finanziere, quella specifica relativa alla guida in stato di ebbrezza.
Il principio
Non e’ ragionevole far conseguire la perdita del grado, o conseguenze analoghe sullo status, da un reato come la guida in stato di ebbrezza, privo di un nesso proporzionato con il rapporto di servizio: anche le sanzioni di status devono rispettare la proporzionalita’.
Domande e risposte
Il finanziere che guida ubriaco non subisce piu’ conseguenze?
La sentenza elimina la specifica previsione che faceva discendere conseguenze sullo status dalla condanna per guida in stato di ebbrezza; restano applicabili le ordinarie sanzioni penali e gli altri strumenti disciplinari proporzionati.
Perche’ la previsione e’ stata ritenuta sproporzionata?
Perche’ equiparava la guida in stato di ebbrezza ad altre condotte ben piu’ gravi e direttamente lesive del rapporto di servizio, senza un ragionevole rapporto tra fatto e conseguenza.
Vale solo per la Guardia di finanza?
La pronuncia riguarda la specifica norma sul personale della Guardia di finanza, ma il principio di proporzionalita’ delle sanzioni di status ha portata piu’ ampia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza: la conseguenza era sproporzionata rispetto al fatto.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, inciso dalla perdita dello status professionale.
- Art. 27 della Costituzione — funzione della responsabilita’ e proporzione delle conseguenze afflittive.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.