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Con la sentenza n. 3/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle attenuanti nel reato di rapina.
Di cosa si tratta
Nel determinare la pena, il giudice bilancia le circostanze aggravanti e attenuanti. Per alcuni reati ritenuti gravi, però, la legge “blinda” il giudizio: l’art. 628, quinto comma, del codice penale vieta che, nella rapina aggravata, le attenuanti siano ritenute prevalenti sulle aggravanti, impedendo così riduzioni di pena rilevanti. Il Tribunale di Vercelli ha sollevato dubbi su questo divieto, ritenendolo in contrasto con l’uguaglianza e con la finalità rieducativa della pena, perché impedirebbe di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto. La Corte si era già occupata più volte di questo meccanismo, dichiarando illegittime alcune sue applicazioni specifiche. In gioco c’era la proporzionalità della pena per la rapina: la tensione tra l’esigenza di un trattamento severo per un reato che offende persone e beni, e la necessità che la pena resti adeguata al caso concreto e alla personalità dell’autore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 628, quinto comma, del codice penale, che limita la prevalenza delle circostanze attenuanti nel reato di rapina aggravata. A sollevare le questioni è stato il Tribunale ordinario di Vercelli, sezione penale, in composizione collegiale (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina della rapina, pur severa, è bilanciata da una serie di temperamenti già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale: tra questi, le sentenze che hanno consentito la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente in concorso con specifiche aggravanti, la cedevolezza delle aggravanti di fronte all’attenuante della minore età, e l’introduzione di una diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024). Questi correttivi assicurano l’equilibrio complessivo della disciplina sanzionatoria, sicché il divieto censurato non risulta incostituzionale.
Il principio
Il divieto di prevalenza delle attenuanti nella rapina aggravata non viola la Costituzione: pur trattandosi di una disciplina severa, essa è temperata da una serie di correttivi già introdotti dalla giurisprudenza costituzionale, che ne assicurano l’equilibrio complessivo e la proporzionalità della pena.
Domande e risposte
Nella rapina le attenuanti contano ancora?
Sì, ma con i limiti previsti dalla legge. Il divieto di farle prevalere sulle aggravanti, nei casi in esame, è stato confermato legittimo; restano però i temperamenti introdotti da precedenti sentenze della Corte.
Cosa sono i “temperamenti” richiamati dalla Corte?
Sono interventi precedenti che hanno mitigato la “blindatura”: ad esempio la possibilità di far prevalere il vizio parziale di mente con certe aggravanti, la cedevolezza davanti all’attenuante della minore età e la diminuente per i fatti di lieve entità (sentenza n. 86 del 2024).
Perché il divieto è considerato legittimo?
Perché, grazie a quei correttivi, la disciplina della rapina mantiene un equilibrio complessivo: la pena resta severa ma adeguabile al caso concreto, senza violare uguaglianza e finalità rieducativa.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.