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Con la sentenza n. 104/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo e della sanzione fissa di ventimila euro previsti dalla normativa del 2012-2015.
Di cosa si tratta
Per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e la ludopatia, il legislatore ha introdotto divieti e limiti alla pubblicità di giochi e scommesse. L’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) poneva alcuni divieti pubblicitari, mentre l’art. 1, comma 923, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) prevedeva, per la loro violazione, una sanzione amministrativa fissa di ventimila euro. In controversie davanti al Tribunale di Viterbo e alla Corte di cassazione, è emerso il dubbio che queste norme fossero in contrasto con la Costituzione, sia per come era formulato il divieto, sia per la rigidità della sanzione, applicata in misura fissa a prescindere dalla gravità della condotta. La posta in gioco riguarda imprese del settore e operatori pubblicitari, ma anche il principio per cui le sanzioni devono essere proporzionate: una sanzione fissa, identica per ogni violazione, non consente di graduare la risposta in base alla concreta offensività del comportamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Viterbo e la Corte di cassazione, sezione seconda civile, hanno impugnato l’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 e l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012. I giudizi sono stati riuniti; erano costituite le parti private.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa fissa di ventimila euro per la violazione di quel divieto. Cadono così tanto la previsione del divieto censurato quanto la sanzione rigida collegata.
Il principio
Una sanzione amministrativa fissa, applicata in misura identica a ogni violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, è incostituzionale perché non consente di graduare la risposta in base alla gravità del fatto: la sanzione deve poter essere proporzionata al caso concreto.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
Il divieto di cui all’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 e la sanzione fissa di ventimila euro prevista per la sua violazione dalla legge di stabilità 2016.
Perché la sanzione fissa è incostituzionale?
Perché applica lo stesso importo a ogni violazione, senza permettere di tenere conto della diversa gravità delle condotte: ciò contrasta con il principio di proporzionalità.
Significa che ora la pubblicità del gioco d’azzardo è libera?
No. La pronuncia colpisce le specifiche disposizioni impugnate; restano in vigore le altre norme che limitano e disciplinano la pubblicità di giochi e scommesse.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale di Viterbo e la Corte di cassazione, sezione seconda civile, con distinte ordinanze poi riunite.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, sullo sfondo dei limiti pubblicitari.
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Vedi anche
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