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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 107/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 385, terzo comma, del codice penale, in materia di evasione, sollevata in riferimento al principio di legalità penale.

Di cosa si tratta

L’art. 385 del codice penale punisce il delitto di evasione, cioè la condotta di chi, essendo legalmente arrestato o detenuto, si sottrae allo stato di restrizione. Il terzo comma disciplina specifiche ipotesi e aggravamenti collegati alle modalità della condotta. Il Tribunale di Pisa, in un procedimento penale, ha dubitato che questa disposizione fosse formulata in modo sufficientemente chiaro e determinato, in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, che pone il principio di legalità in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che descriva con precisione il fatto di reato. La posta in gioco riguarda un principio cardine del diritto penale, la “tassatività” della norma incriminatrice: una fattispecie troppo vaga rischia di lasciare al giudice un margine eccessivo nel decidere cosa sia punibile, con pregiudizio per la certezza del diritto e per la libertà personale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pisa, sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 385, terzo comma, cod. pen. in riferimento all’art. 25 della Costituzione (principio di legalità e determinatezza della fattispecie penale). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Filippo Patroni Griffi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione sull’evasione non viola il principio di legalità penale: il suo contenuto è sufficientemente determinato e consente di individuare con chiarezza le condotte punibili, senza lasciare al giudice una discrezionalità incompatibile con l’art. 25 Cost.

Il principio

L’art. 385, terzo comma, cod. pen. rispetta il principio di legalità e determinatezza: la fattispecie di evasione è descritta in modo sufficientemente preciso da garantire la prevedibilità della sanzione, senza violare l’art. 25 Cost.

Domande e risposte

Cosa punisce il reato di evasione?

Punisce chi, trovandosi legalmente in stato di arresto o di detenzione, si sottrae a tale condizione; l’art. 385 cod. pen. ne disciplina forme e aggravanti.

Cosa significa principio di legalità penale?

È il principio, sancito dall’art. 25 Cost., per cui si può essere puniti solo in base a una legge precedente al fatto, che descriva con chiarezza il reato e la pena.

La Corte ha cambiato la disciplina dell’evasione?

No. La questione è stata respinta: l’art. 385, terzo comma, cod. pen. resta in vigore così com’è.

Perché la norma è stata ritenuta sufficientemente determinata?

Perché consente di individuare in modo chiaro le condotte punibili, senza affidare al giudice una scelta arbitraria su ciò che costituisce reato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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