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Con la sentenza n. 157/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla messa alla prova, esclusa per il delitto di favoreggiamento reale.
Di cosa si tratta
La sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) permette all’imputato di evitare la condanna svolgendo un programma di lavoro di pubblica utilità e altre attività riparative: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Questo istituto si applica però solo ad alcuni reati, individuati per pena o per espresso richiamo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in un processo per favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen., cioè l’aiuto a chi ha commesso un reato per assicurargli il prodotto o il profitto), ha dubitato che fosse ragionevole escludere proprio quel delitto dalla messa alla prova, mentre l’istituto è ammesso per reati a suo dire più gravi, come la falsa testimonianza. In gioco c’era la coerenza del sistema nel selezionare i reati per cui è possibile accedere a questo percorso alternativo alla pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato la questione sull’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità rispetto ad altri reati contro l’amministrazione della giustizia) e 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena), perché la norma non consente la messa alla prova per il favoreggiamento reale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità rispetto al favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), e non fondate le restanti questioni, riferite all’art. 3 Cost. (rispetto a falsa testimonianza, art. 372, e induzione a non rendere dichiarazioni, art. 377-bis) e all’art. 27, terzo comma, Cost. La scelta dei reati ammessi alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole.
Il principio
La selezione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova spetta alla discrezionalità del legislatore: l’esclusione del favoreggiamento reale non è manifestamente irragionevole e non viola né il principio di eguaglianza né la finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cos’è la messa alla prova?
È un percorso alternativo al processo: l’imputato svolge lavoro di pubblica utilità e attività riparative e, in caso di esito positivo, il reato si estingue senza condanna.
Si può chiedere la messa alla prova per il favoreggiamento reale?
No. La Corte ha confermato che quel reato resta escluso, ritenendo la scelta del legislatore non irragionevole.
Perché il confronto con la falsa testimonianza non ha convinto la Corte?
Perché la diversa disciplina dei vari reati rientra nella discrezionalità legislativa: differenze di trattamento non bastano, da sole, a rendere la norma incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, base del confronto tra reati.
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.