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Con la sentenza n. 164/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui contributi per i danni del terremoto del 2012 in Emilia, riservati ai soli prodotti DOP e IGP in fase di maturazione o stoccaggio.
Di cosa si tratta
Dopo il terremoto che nel maggio 2012 colpì le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, lo Stato previde contributi per risarcire i danni alle attività agricole. Una specifica disposizione (art. 3, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 74 del 2012) limitava però i contributi per i prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio ai soli prodotti a denominazione protetta, DOP e IGP. Un’azienda agricola lombarda, che aveva ottenuto un contributo inferiore al richiesto proprio perché il suo prodotto in maturazione non rientrava tra quelli protetti, ha contestato questa esclusione. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere l’appello, ha dubitato che fosse ragionevole distinguere tra prodotti DOP/IGP e altri prodotti agricoli colpiti dallo stesso evento sismico. In gioco c’era la parità di trattamento tra produttori danneggiati e la libertà di iniziativa economica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra i produttori e una compressione della libertà di impresa, per il fatto che i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio fossero riservati ai soli DOP e IGP.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La scelta del legislatore di concentrare i contributi sui prodotti DOP e IGP rientra nella discrezionalità di cui dispone nel distribuire risorse pubbliche limitate, in funzione del particolare valore e della vulnerabilità di quelle produzioni: non è una distinzione arbitraria e non lede la libertà di iniziativa economica.
Il principio
Nell’allocazione di contributi pubblici per calamità, il legislatore può ragionevolmente privilegiare categorie di prodotti dotate di particolare rilievo, come le produzioni a denominazione protetta, senza violare il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.
Domande e risposte
Perché solo i prodotti DOP e IGP ricevevano i contributi?
La norma riservava a quelle produzioni i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio: una scelta che la Corte ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del legislatore, dato il valore di quelle filiere.
Gli altri agricoltori sono stati discriminati?
No, secondo la Corte: la distinzione non è arbitraria e risponde a una ragionevole scelta di destinazione di risorse pubbliche limitate.
Questa decisione vale solo per il terremoto del 2012?
Riguarda quella specifica normativa, ma il principio sulla discrezionalità nell’allocazione dei contributi è di portata generale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per la presunta disparità tra produttori.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.