Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 72/2026 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto per il giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata, restituendogli il potere di valutare il caso concreto.
Di cosa si tratta
Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire quali prevalgano. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava pero al giudice di far prevalere alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, cioe sull’aggravante di chi ha gia commesso piu reati. Tra queste attenuanti bloccate c’era quella prevista per chi ripara integralmente il danno prima del giudizio. Il caso nasce da un imputato recidivo che aveva risarcito completamente la vittima: il divieto impediva al giudice di valorizzare quella condotta riparatoria. La Corte ha affrontato un dubbio ricorrente: irrigidire il bilanciamento con automatismi puo impedire che la pena sia davvero proporzionata al fatto e alla persona, sacrificando anche l’interesse della vittima a essere risarcita.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). A sollevare la questione e stato il Tribunale di Ragusa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 111 Cost. Cade cosi l’automatismo: il giudice torna a poter far prevalere quell’attenuante secondo la valutazione del caso.
Il principio
Gli automatismi che impediscono al giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva sono illegittimi: la pena deve poter essere proporzionata al fatto concreto e va valorizzata la condotta di chi risarcisce la vittima.
Domande e risposte
La recidiva non conta piu nulla?
Conta ancora: resta un’aggravante. Cambia il fatto che il giudice non e piu obbligato a farla sempre prevalere su quella specifica attenuante, ma puo bilanciare le due circostanze in base al caso concreto.
Perche conta che il danno sia stato riparato?
Perche premiare chi risarcisce integralmente la vittima incentiva condotte riparatorie e risponde alla funzione rieducativa della pena. Il divieto assoluto, invece, rendeva indifferente il fatto di aver risarcito o meno.
Questa pronuncia si applica ai processi gia conclusi?
Per i processi non ancora definitivi il giudice applica il nuovo assetto. Per le condanne definitive gli effetti vanno valutati dal giudice dell’esecuzione nei limiti previsti; serve una valutazione legale individuale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza: l’automatismo trattava in modo rigido situazioni diverse.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena e proporzionalita rispetto al fatto.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.