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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 110/2026 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul divieto di messa alla prova per i minori imputati di violenza sessuale aggravata, restituendo gli atti al giudice su un punto e dichiarando per il resto le censure manifestamente infondate o non fondate.

Di cosa si tratta

La messa alla prova e’ un istituto del processo penale minorile (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988): consente di sospendere il processo affidando il minore a un percorso di reinserimento, all’esito positivo del quale il reato si estingue. Nel 2023, con il cosiddetto «decreto Caivano» (d.l. n. 123 del 2023), il legislatore ha introdotto il comma 5-bis, che esclude la messa alla prova per alcuni reati, tra cui la violenza sessuale aggravata (artt. 609-bis e 609-ter del codice penale). Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, di fronte a un imputato minore per cui riteneva opportuna la messa alla prova, ha sollevato la questione: l’automatismo del divieto impedirebbe al giudice minorile di valutare il caso concreto e la personalita’ del ragazzo, in contrasto con il principio di eguaglianza, con la funzione rieducativa della pena e con la protezione della gioventu’. Era in gioco la tenuta della specialita’ del processo minorile rispetto a una preclusione rigida.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino ha impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 (introdotto dal d.l. n. 123 del 2023, conv. dalla legge n. 159 del 2023), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude senza eccezioni la messa alla prova per la violenza sessuale aggravata, anche quando il reato e’ legato dalla continuazione ad altri reati per i quali il beneficio sarebbe ammesso. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha articolato la decisione in tre punti: 1) ha restituito gli atti al giudice rimettente sulla parte relativa all’assenza di eccezioni al divieto «in rapporto a specie, modalita’ o circostanze dell’azione»; 2) ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’esclusione della messa alla prova per la violenza sessuale aggravata; 3) ha dichiarato non fondate le questioni sulla mancata applicazione del beneficio quando il reato «ostativo» e’ legato dalla continuazione ad altri reati non ostativi a danno della stessa persona offesa. In sostanza il divieto di messa alla prova per questi reati ha retto al vaglio costituzionale.

Il principio

La scelta del legislatore di escludere la messa alla prova per i minori imputati di violenza sessuale aggravata rientra nella sua discrezionalita’ e non e’ irragionevole ne’ contraria alla funzione rieducativa o alla tutela della gioventu’: il divieto resta legittimo anche quando il reato ostativo concorre con altri reati non preclusivi.

Domande e risposte

Cos’e’ la messa alla prova nel processo minorile?

E’ la sospensione del processo (art. 28 d.P.R. n. 448/1988) con affidamento del minore a un progetto educativo: se l’esito e’ positivo, il giudice dichiara estinto il reato. E’ uno degli strumenti caratteristici della giustizia minorile.

Dopo questa sentenza un minore accusato di violenza sessuale aggravata puo’ accedere alla messa alla prova?

No: il divieto introdotto dal comma 5-bis resta valido. La Corte ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di precludere il beneficio per questi reati.

Perche’ la Corte ha restituito gli atti su un punto?

La restituzione degli atti serve quando il giudice deve rivalutare la questione alla luce del quadro, senza una pronuncia di merito su quel profilo. Non equivale a una bocciatura della norma: il giudice rimettente dovra’ riconsiderare quel passaggio.

Cosa succede se il reato e’ in continuazione con altri reati non ostativi?

La Corte ha dichiarato non fondata la censura: il legame della continuazione con reati per cui la messa alla prova sarebbe ammessa non fa venir meno la preclusione prevista per la violenza sessuale aggravata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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