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Con la sentenza n. 111/2026 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato, ha stabilito che il Tribunale di Modena non poteva acquisire e utilizzare, senza l’autorizzazione del Senato, le videoregistrazioni occulte delle conversazioni di un senatore, e ha annullato la relativa ordinanza.

Di cosa si tratta

Un privato (indicato come A. B.) aveva registrato di nascosto, nel 2014, alcune conversazioni in presenza con l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi, oltre a telefonate intercorse tra quest’ultimo e terzi. Anni dopo, nel 2024, il Tribunale ordinario di Modena, in sede penale, ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione di quelle videoregistrazioni. Il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che cosi’ era stata violata la prerogativa parlamentare prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, che protegge le comunicazioni del parlamentare e richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza per intercettarle o acquisirle. La questione tocca un punto delicato: fino a che punto le immunita’ parlamentari coprono materiali registrati da un privato e conservati su un dispositivo elettronico, e quali garanzie deve rispettare l’autorita’ giudiziaria prima di usarli in un processo.

La questione di legittimita’ costituzionale

Non si trattava di una questione di legittimita’ su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Senato lamentava che l’ordinanza del Tribunale di Modena del 13 settembre 2024 avesse leso la sfera di attribuzione costituzionalmente garantita al Senato in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione e all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, richiamando anche la tutela della corrispondenza e delle comunicazioni dell’art. 15 Cost. Sono intervenuti Carlo Amedeo Giovanardi e la Camera dei deputati.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Modena disporre, in assenza dell’autorizzazione del Senato, l’acquisizione e l’utilizzazione di quelle videoregistrazioni occulte, e ha annullato per l’effetto l’ordinanza nella parte relativa. Secondo la Corte avrebbe dovuto applicarsi il modulo procedurale previsto per la messaggistica conservata su dispositivi elettronici (art. 4 della legge n. 140 del 2003): gli inquirenti potevano apprendere e sequestrare il dispositivo, ma per estrarre e acquisire agli atti il contenuto delle comunicazioni del parlamentare serviva l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.

Il principio

Le registrazioni occulte delle comunicazioni di un parlamentare, conservate su un dispositivo elettronico, ricadono nella garanzia dell’art. 68, terzo comma, Cost.: l’autorita’ giudiziaria puo’ sequestrare il supporto, ma per estrapolarne e utilizzarne il contenuto deve ottenere la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, terzo comma, della Costituzione?

Tutela le comunicazioni del parlamentare: per sottoporlo a intercettazioni o per sequestrare la sua corrispondenza occorre l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. E’ una garanzia della funzione, non un privilegio personale.

Vale anche per registrazioni fatte da un privato, non dalla polizia?

Si’. La Corte ha ritenuto che cio’ che conta e’ l’acquisizione e l’utilizzazione del contenuto delle comunicazioni del parlamentare da parte dell’autorita’ giudiziaria: per quel passaggio serviva comunque l’autorizzazione del Senato, a prescindere da chi avesse materialmente registrato.

Gli inquirenti dovevano restituire tutto?

No. La Corte ha chiarito che potevano apprendere il dispositivo, sequestrare gli altri dati non riguardanti il parlamentare e verificare sommariamente l’esistenza delle registrazioni; solo per estrarre e usare il contenuto delle comunicazioni del parlamentare serviva l’autorizzazione preventiva.

Che effetto ha l’annullamento sul processo?

L’ordinanza che aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione di quelle videoregistrazioni e’ annullata in parte qua: quel materiale non puo’ essere usato senza la procedura autorizzatoria corretta.

Norme collegate

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