Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 114/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 69 e 69-bis dell’ordinamento penitenziario: e’ legittimo che sia il magistrato di sorveglianza, e non il giudice dell’esecuzione, a decidere sulla liberazione anticipata di chi sconta il lavoro di pubblica utilita’ sostitutivo.
Di cosa si tratta
La riforma Cartabia ha introdotto le pene sostitutive: tra queste, il lavoro di pubblica utilita’ che il giudice puo’ applicare in sostituzione di pene detentive brevi. Si e’ posto un dubbio pratico: chi decide sulla liberazione anticipata (lo sconto di pena previsto dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario) quando la pena e’ stata sostituita con il lavoro di pubblica utilita’? Secondo la Corte di cassazione la competenza spetta al magistrato di sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, investito proprio di una richiesta di questo tipo, ha ritenuto irragionevole questo assetto: il giudice che ha emesso la condanna resta competente su tutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ (modifica delle prescrizioni, revoca), mentre il magistrato di sorveglianza interverrebbe solo nel momento «premiale», restando di fatto estraneo all’osservazione del condannato. Per questo ha sollevato la questione, temendo una frammentazione delle competenze e un controllo solo formale, in contrasto con la finalita’ rieducativa della pena.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha impugnato gli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita’, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione: irragionevolezza dell’attribuzione al magistrato di sorveglianza della sola fase premiale (art. 3) e compromissione della funzione rieducativa della pena, perche’ la decisione rischierebbe di essere «meramente formale» (art. 27). E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha osservato che la liberazione anticipata non e’ un automatismo aritmetico ma il premio per lo «sforzo» di adesione al percorso rieducativo, valutazione che ha al suo centro la personalita’ del condannato. Proprio per questo e’ coerente che sia il magistrato di sorveglianza — istituzionalmente dominus della verifica del percorso di risocializzazione — a decidere sulla liberazione anticipata, anche quando la pena scontata e’ il lavoro di pubblica utilita’ sostitutivo. Nessuna irragionevolezza, dunque, e nessun contrasto con la finalita’ rieducativa.
Il principio
La competenza del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata e’ coerente con il sistema anche quando la pena e’ stata sostituita con il lavoro di pubblica utilita’: lo sconto di pena premia un percorso rieducativo reale e va affidato all’organo che istituzionalmente vigila sulla risocializzazione del condannato.
Domande e risposte
Che cos’e’ la liberazione anticipata?
E’ una riduzione di pena (art. 54 ordin. penit.) di 45 giorni per ogni semestre scontato, riconosciuta al condannato che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Non e’ automatica: presuppone una valutazione del percorso del condannato.
Cosa cambia per chi sconta il lavoro di pubblica utilita’ sostitutivo?
Nulla, in concreto: la sentenza conferma che la sua richiesta di liberazione anticipata sara’ decisa dal magistrato di sorveglianza, e non dal giudice che ha pronunciato la condanna. La pronuncia consolida questo riparto di competenze.
Perche’ il giudice rimettente riteneva piu’ logico il giudice dell’esecuzione?
Perche’ e’ il giudice dell’esecuzione a gestire le altre vicende del lavoro di pubblica utilita’ (modifica delle prescrizioni, revoca). Concentrare tutto su di lui sarebbe parso piu’ «lineare». La Corte ha pero’ ritenuto che la natura valutativa della liberazione anticipata giustifichi la competenza del magistrato di sorveglianza.
La sentenza ha annullato qualche norma?
No. Il rigetto («non fondate») lascia le norme in vigore cosi’ come sono e cosi’ come interpretate dalla Cassazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di ragionevolezza ed eguaglianza invocato contro la frammentazione delle competenze
- Art. 27 della Costituzione — finalita’ rieducativa della pena, al centro della valutazione sulla liberazione anticipata
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.