Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Processo civile / onere di contestazione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2002, n. 761
- Esiste un onere di contestazione: la parte deve prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati dall’avversario.
- I fatti non contestati tempestivamente si considerano pacifici e sono sottratti all’onere della prova (relevatio ab onere probandi).
- Il principio, nato nel rito del lavoro, è stato poi codificato per tutti i processi nell’art. 115 c.p.c. (riforma del 2009).
Il caso
In una controversia di lavoro il convenuto si difende contestando solo genericamente i fatti dedotti dal lavoratore, senza prendere una posizione puntuale sui singoli elementi (date, importi, conteggi). Si pone allora un interrogativo di fondo del processo civile: i fatti su cui la controparte non si è espressa in modo specifico devono comunque essere provati da chi li ha allegati, oppure possono considerarsi pacifici e dunque non bisognosi di prova?
La questione era controversa, con orientamenti che oscillavano tra una concezione rigorosa dell’onere della prova e una valorizzazione dei doveri di leale e completa collaborazione delle parti nel processo.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano l’esistenza, nel sistema processuale, di un vero e proprio onere di contestazione a carico della parte: chi viene convenuto in giudizio deve assumere una posizione chiara e specifica rispetto ai fatti allegati dall’attore, e non può limitarsi a una contestazione generica o a un silenzio.
La conseguenza è che i fatti non contestati — perché espressamente o implicitamente ammessi, o perché la controparte è rimasta silente su di essi — devono essere considerati dal giudice come esistenti e sottratti al thema probandum: non c’è bisogno di provare ciò che non è in contestazione. La pronuncia, resa nel rito del lavoro, enuncia un principio di portata generale, destinato a incidere sull’intero processo civile.
Il principio di diritto
Il fatto allegato da una parte e non specificamente contestato dalla controparte, che pure ne avrebbe avuto l’onere, deve ritenersi pacifico e non richiede prova: la non contestazione opera come relevatio ab onere probandi, escludendo quel fatto dall’oggetto dell’istruttoria. L’onere di contestazione è corollario del principio di leale collaborazione delle parti e della struttura stessa del contraddittorio.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha avuto un impatto pratico enorme, poi consolidato dalla codificazione legislativa: con la riforma del 2009 (L. 69/2009) il principio è stato inserito nel secondo comma dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti «non specificamente contestati dalla parte costituita». In concreto, chi si difende deve contestare in modo puntuale ogni circostanza che intende mettere in discussione: una difesa vaga o di stile rischia di rendere «pacifici» fatti decisivi a proprio sfavore. Specularmente, l’attore non è tenuto a provare ciò che l’avversario non ha contestato. Per il testo della norma vedi il Codice di Procedura Civile.
Domande frequenti
Devo provare anche i fatti che la controparte non ha contestato?
No. Secondo il principio di non contestazione, i fatti allegati e non specificamente contestati dalla parte costituita si considerano provati e sono sottratti all’onere della prova (art. 115, comma 2, c.p.c.).
Basta una contestazione generica per evitare questo effetto?
No. La contestazione deve essere specifica: prendere posizione puntuale sui singoli fatti. Una negazione vaga o di stile può non essere sufficiente a sottrarre il fatto all’effetto della non contestazione.
Questo principio vale solo nel processo del lavoro?
No. È nato nel rito del lavoro con le Sezioni Unite del 2002, ma ha portata generale ed è oggi codificato nell’art. 115 c.p.c. per tutti i processi civili.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 23 gennaio 2002, n. 761.
- Art. 115, comma 2, c.p.c. (principio di non contestazione, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).
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