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Materia: Processo penale — intercettazioni · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 28 aprile 2016 (dep. 1° luglio 2016), n. 26889, imp. Scurato
- Il captatore informatico (il cosiddetto «trojan») installato su uno smartphone o un computer consente l’intercettazione di conversazioni tra presenti ovunque si trovi il dispositivo.
- Le Sezioni Unite ne ammettono l’uso, ma solo nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata (compresi quelli di terrorismo), per i quali la legge consente l’intercettazione ambientale anche nel domicilio senza che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.
- Per i reati comuni lo strumento non era ammesso, perché non consente di delimitare in anticipo i luoghi della captazione come richiede l’art. 266 c.p.p.
Il caso
Nel corso di un’indagine il giudice autorizza l’intercettazione di conversazioni «tra presenti» mediante un captatore informatico: un programma-spia (in gergo trojan) installato da remoto su un dispositivo portatile — smartphone, tablet, computer — capace di attivarne il microfono e di registrare l’ambiente circostante ovunque l’apparecchio venga portato dal suo possessore.
Sorge un problema di fondo: l’art. 266, comma 2, c.p.p. impone, per le intercettazioni tra presenti, di individuare i luoghi in cui la captazione deve avvenire, e nel domicilio essa è ammessa solo se vi si sta svolgendo l’attività criminosa. Il trojan, per sua natura, segue la persona e non consente di predeterminare i luoghi. È quindi utilizzabile? E con quali limiti?
La decisione
Le Sezioni Unite distinguono nettamente in base al tipo di reato. Per i delitti di criminalità organizzata opera una disciplina speciale (oggi raccordata all’art. 13 del D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991), che consente l’intercettazione ambientale anche nei luoghi di privata dimora indipendentemente dal fatto che vi si stia svolgendo l’attività criminosa. In questo perimetro — e solo in questo — l’uso del captatore è legittimo, perché viene meno l’esigenza di delimitare in anticipo i luoghi.
Per i reati comuni, invece, la Corte esclude l’utilizzabilità dello strumento: la sua natura «itinerante» rende impossibile rispettare la garanzia dell’individuazione preventiva dei luoghi e il regime rafforzato previsto per il domicilio. La nozione di criminalità organizzata viene intesa in senso ampio, comprensiva dei delitti elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e dei reati associativi diretti a commettere una serie indeterminata di reati.
Il principio di diritto
È consentita l’intercettazione di conversazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, anche di natura terroristica, intesi come quelli ricompresi nella disciplina speciale; al di fuori di tale ambito lo strumento non è utilizzabile perché non permette di circoscrivere preventivamente i luoghi della captazione.
Implicazioni pratiche
La sentenza Scurato è la pietra angolare della disciplina del trojan investigativo. Ha tracciato il confine che il legislatore ha poi recepito ed esteso: la riforma Orlando (D.Lgs. 216/2017) e i successivi interventi hanno introdotto una disciplina organica del captatore negli artt. 266 e seguenti c.p.p., ampliandone l’uso, a determinate condizioni, anche ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. La pronuncia resta essenziale per comprendere perché lo strumento è così delicato: incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni tutelate dall’art. 15 della Costituzione e sull’inviolabilità del domicilio. Approfondimenti sulle regole delle intercettazioni nella sezione Codice di Procedura Penale.
Domande frequenti
Il trojan può essere usato per qualsiasi reato?
No, secondo la sentenza Scurato. Le Sezioni Unite lo hanno ammesso solo per i procedimenti di criminalità organizzata; per i reati comuni era escluso. Successive riforme ne hanno poi ampliato l’uso a determinate condizioni, ma sempre con limiti rigorosi.
Perché il captatore è così problematico?
Perché segue il dispositivo ovunque e non consente di individuare in anticipo i luoghi dell’ascolto, come invece richiede di regola la legge per le intercettazioni tra presenti, soprattutto nel domicilio.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 28 aprile 2016 (dep. 1° luglio 2016), n. 26889, imp. Scurato.
- Artt. 266 e 267 c.p.p.; art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203); art. 15 della Costituzione.
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