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Materia: TOSAP / tributi locali — occupazione suolo pubblico · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza depositata il 7 maggio 2020, n. 8628
- La TOSAP è dovuta, in via prioritaria, dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (art. 39 del D.Lgs. 507/1993).
- L’occupante di fatto risponde solo in mancanza di un titolo, cioè tipicamente nelle occupazioni abusive.
- Gli accordi privati che trasferiscono a terzi l’uso dell’area sono irrilevanti verso il Comune.
Il caso
Un’area pubblica è oggetto di un atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Comune a un soggetto, ma viene materialmente occupata e utilizzata da un altro soggetto (per esempio l’affittuario di un ramo d’azienda, o un operatore di un servizio a rete). Chi è tenuto a pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP): il titolare del provvedimento o chi di fatto occupa il suolo?
La decisione
Le Sezioni Unite, componendo il contrasto, individuano un criterio a gradini. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di tale atto. Solo in mancanza del titolo — e quindi in via residuale e graduata — obbligato è il soggetto che occupa di fatto e materialmente utilizza il suolo, come accade nelle occupazioni abusive.
La Corte precisa che gli accordi di diritto privato con cui il titolare consente a terzi l’uso dell’area sono irrilevanti ai fini tributari: il Comune si rivolge al titolare del provvedimento, indipendentemente da chi, in concreto, tragga vantaggio dall’occupazione. Il principio vale anche per le imprese che gestiscono servizi a rete (energia, telecomunicazioni).
Il principio di diritto
In tema di TOSAP, in presenza di un atto di concessione o autorizzazione la soggettività passiva appartiene esclusivamente al titolare dell’atto; l’occupante di fatto è obbligato solo in mancanza del titolo. I rapporti privatistici tra titolare e terzo utilizzatore non incidono sull’individuazione del soggetto passivo nei confronti dell’ente impositore.
Implicazioni pratiche
La regola ha rilievo operativo notevole, soprattutto per le imprese e i concessionari. Chi è intestatario di una concessione resta il debitore della TOSAP anche se ha ceduto l’uso dell’area: per cautelarsi deve regolare il riparto del costo nei contratti con i terzi utilizzatori, ben sapendo che verso il Comune l’unico interlocutore resta lui. Sul fronte opposto, il Comune che voglia agire contro l’occupante di fatto deve prima verificare l’assenza di un titolo. La disciplina si applica oggi nel quadro del canone unico patrimoniale (L. 160/2019), che dal 2021 ha sostituito TOSAP e COSAP, ma il principio sull’individuazione del soggetto obbligato conserva valore orientativo. Approfondimenti nella sezione Codice Civile sulle obbligazioni.
Domande frequenti
Chi paga la TOSAP se l’area è usata da un soggetto diverso dal titolare della concessione?
Paga il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione. L’occupante di fatto è obbligato solo se manca un titolo, come nelle occupazioni abusive.
Un accordo privato può spostare l’obbligo TOSAP sull’utilizzatore effettivo?
No, non verso il Comune. Gli accordi privati sono irrilevanti ai fini tributari: l’ente si rivolge comunque al titolare della concessione.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza depositata il 7 maggio 2020, n. 8628.
- Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP); il canone unico patrimoniale di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha sostituito TOSAP e COSAP a decorrere dal 2021.
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