Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Pubblico impiego — abuso del contratto a termine · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10452
- Nel pubblico impiego la reiterazione abusiva di contratti a termine non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato (vietata dalla legge), ma dà diritto al risarcimento del cosiddetto danno comunitario.
- La stabilizzazione ottenuta vincendo un concorso non è una misura idonea a sanare l’abuso già consumato.
- Manca la correlazione diretta tra l’abuso subito e la successiva assunzione per concorso: il diritto al risarcimento non si estingue.
Il caso
Una lavoratrice viene impiegata da un Comune nei servizi per la prima infanzia attraverso una serie di contratti a termine succedutisi nel tempo oltre i limiti consentiti. Successivamente ottiene la stabilizzazione superando una procedura concorsuale. Agisce comunque in giudizio chiedendo il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti. L’ente si difende sostenendo che l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato avrebbe già «riparato» l’abuso, facendo venir meno ogni pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte muove dal quadro consolidato (clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 36 del D.Lgs. 165/2001): nel settore pubblico la legge vieta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma deve essere garantita una misura effettiva e dissuasiva contro l’abuso, che si traduce nel risarcimento del danno (il cosiddetto danno comunitario).
Il punto decisivo è che la stabilizzazione vinta per concorso non è una misura idonea a sanare l’abuso pregresso. Manca infatti la necessaria correlazione diretta e immediata tra l’abuso subito e la successiva assunzione: il dipendente è stato assunto perché ha superato una selezione, non come forma di riparazione dell’illegittimità dei precedenti contratti a termine. Di conseguenza il diritto al risarcimento permane anche dopo la stabilizzazione.
Il principio di diritto
Nel pubblico impiego l’assunzione a tempo indeterminato ottenuta a seguito del superamento di una procedura concorsuale non costituisce misura idonea a sanzionare e a riparare l’abuso derivante dalla reiterazione illegittima dei contratti a termine, difettando la correlazione diretta e immediata con l’abuso; resta perciò fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Implicazioni pratiche
Per migliaia di ex precari della P.A. la conseguenza è concreta: la stabilizzazione conseguita per concorso non preclude la domanda di risarcimento per gli anni di precariato illegittimo. Diverso è il caso in cui la stabilizzazione costituisca essa stessa la misura «riparatoria» specificamente correlata all’abuso. Il danno risarcibile è quello «comunitario», di natura forfettaria e svincolato dalla prova di un pregiudizio concreto, da calibrare secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla normativa sopravvenuta. Resta essenziale ricostruire la successione dei contratti e i relativi periodi.
Domande frequenti
Se sono stato stabilizzato per concorso ho ancora diritto al risarcimento?
Sì. Secondo la Cassazione la stabilizzazione vinta tramite concorso non è misura idonea a sanare l’abuso pregresso, perché manca la correlazione diretta con esso: il diritto al risarcimento resta.
Nel pubblico impiego i contratti a termine abusivi si convertono in tempo indeterminato?
No. La legge vieta la conversione nel settore pubblico; la tutela contro l’abuso passa attraverso il risarcimento del danno (il cosiddetto danno comunitario).
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10452.
- Art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
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