Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Pubblico impiego — concorsi e giurisdizione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 1° luglio 2019, n. 17123
- Davanti al giudice amministrativo vanno le controversie sulla legittimità degli atti del concorso e degli atti di macro-organizzazione (dal bando all’approvazione della graduatoria).
- Davanti al giudice ordinario (del lavoro) vanno le controversie sul diritto all’assunzione e allo scorrimento fondato direttamente sulla legge, una volta approvata la graduatoria.
- Il discrimine è l’oggetto della domanda: si contesta un atto amministrativo o si fa valere un diritto soggettivo già sorto?
Il caso
Il tema è classico e ricorrente: un candidato collocato in graduatoria di un concorso pubblico pretende l’assunzione per scorrimento, oppure contesta le scelte dell’amministrazione su come e se utilizzare la graduatoria. Davanti a chi va proposta la causa: il giudice amministrativo (TAR) o il giudice ordinario del lavoro? La questione non è un cavillo: sbagliare giudice significa vedersi dichiarare il difetto di giurisdizione e perdere tempo prezioso.
La decisione
Le Sezioni Unite, alla luce dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, fissano un criterio fondato sull’oggetto della domanda.
- Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla legittimità degli atti della procedura concorsuale e degli atti di macro-organizzazione: atti che esprimono il potere amministrativo di auto-organizzazione dell’ente e non sono riconducibili agli atti di gestione assunti con i poteri del datore di lavoro privato. È il caso in cui si chiede l’annullamento di un atto generale o regolamentare (ad esempio sulla disciplina delle graduatorie).
- Spetta al giudice ordinario la controversia in cui si fa valere un diritto soggettivo — tipicamente il diritto allo scorrimento e all’assunzione — fondato direttamente sulla legge, a valle dell’approvazione della graduatoria, quando si controverte sulla mera esecuzione del rapporto.
In sostanza, finché si discute della legittimità dell’azione amministrativa (bando, commissione, valutazioni comparative, approvazione della graduatoria) la giurisdizione è amministrativa; quando invece si rivendica un diritto già sorto in capo al singolo, la giurisdizione è del giudice del lavoro.
Il principio di diritto
Il riparto di giurisdizione sullo scorrimento delle graduatorie dipende dal petitum sostanziale: se la domanda investe la legittimità di atti amministrativi (anche di macro-organizzazione) la cognizione spetta al giudice amministrativo; se mira al riconoscimento di un diritto soggettivo all’assunzione fondato sulla legge, a graduatoria approvata, spetta al giudice ordinario.
Implicazioni pratiche
Prima di agire occorre qualificare con precisione che cosa si chiede. Impugnare il bando o un atto generale che disciplina l’uso delle graduatorie è materia da TAR, con i relativi termini di decadenza (di regola 60 giorni). Far valere il diritto all’assunzione a graduatoria ormai definita, contestando comportamenti datoriali, è materia del giudice del lavoro, con regole e termini diversi. La scelta dello strumento incide anche sui poteri del giudice (annullamento dell’atto davanti al TAR; accertamento del diritto e disapplicazione dell’atto presupposto davanti al giudice ordinario). Sul fondamento costituzionale dell’imparzialità e del concorso si veda la Costituzione.
Domande frequenti
Per essere assunto dalla graduatoria devo rivolgermi al TAR o al giudice del lavoro?
Dipende. Se contesti la legittimità di atti del concorso o di atti generali sulle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se rivendichi il diritto all’assunzione già sorto, a graduatoria approvata, è del giudice ordinario.
Cosa sono gli atti di macro-organizzazione?
Sono atti con cui la P.A. esercita il potere di auto-organizzazione (ad esempio la disciplina generale delle graduatorie): non sono atti di gestione del rapporto e la loro legittimità è sindacata dal giudice amministrativo.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 1° luglio 2019, n. 17123.
- Art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 97 della Costituzione.
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