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Materia: Riscossione / espropriazione immobiliare esattoriale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare l’immobile del debitore quando ricorrono cumulativamente tre condizioni (art. 76 D.P.R. 602/1973).
- Deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà, adibito a uso abitativo e in cui il debitore risiede anagraficamente.
- L’immobile non deve essere «di lusso», cioè classato nelle categorie catastali A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di pregio).
Il caso
Il debitore di somme iscritte a ruolo si vede aggredire dall’agente della riscossione l’immobile in cui abita. Invoca l’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 (come modificato nel 2013), che vieta all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione della «unica» casa di abitazione a determinate condizioni. Quali sono, esattamente, i presupposti di questa tutela?
La decisione
La Corte ribadisce che il divieto di espropriazione opera quando l’immobile possiede cumulativamente i requisiti fissati dalla norma. Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore; deve avere destinazione abitativa ed essere adibito a residenza anagrafica del debitore; non deve appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9, riservate agli immobili di pregio.
La protezione vale solo nei confronti dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione): non riguarda i creditori privati, che possono invece agire in via ordinaria anche sull’abitazione. Mancando anche uno solo dei requisiti — ad esempio se il debitore possiede un altro immobile, o se l’abitazione è classata A/8 — il divieto non opera e l’espropriazione esattoriale è ammessa.
Il principio di diritto
Il divieto di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione, ex art. 76 del D.P.R. 602/1973, presuppone la contemporanea sussistenza di tre condizioni: che si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a sua abitazione con residenza anagrafica, e non classato nelle categorie catastali A/8 o A/9. In difetto anche di una sola di esse, l’immobile è pignorabile.
Implicazioni pratiche
Il messaggio operativo è netto. La tutela dell’«unica casa» non è automatica e non coincide con il concetto fiscale di «prima casa»: occorre verificare in concreto i tre requisiti (unicità del possesso immobiliare, uso abitativo con residenza, categoria catastale non di lusso). Inoltre la protezione opera solo contro la riscossione esattoriale: di fronte a una banca o a un creditore privato, l’abitazione resta aggredibile. Chi subisce un pignoramento esattoriale sull’abitazione dovrebbe verificare la ricorrenza dei presupposti e, se difettano dal lato dell’agente della riscossione, valutare l’opposizione.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759.
- Art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
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Domande frequenti
La «prima casa» è sempre impignorabile?
No. L'impignorabilità riguarda l'unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione con residenza e non di lusso (no A/8 o A/9), e vale solo verso l'Agenzia Entrate-Riscossione, non verso i creditori privati.
Se possiedo un altro immobile perdo la tutela?
Sì. Uno dei requisiti è che si tratti dell'unico immobile di proprietà: se ne possiedi un altro, il divieto di pignoramento esattoriale non opera.